Cassazione Penale, Ordinanza n. 33592/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 27/11/2024. La vicenda concreta riguarda l'occupazione e trasformazione di un fondo altrui: la difesa contestava la motivazione del giudizio di responsabilità, la sussistenza della consapevolezza dell'illiceità della condotta, la corretta qualificazione giuridica dei fatti e le statuizioni civili. In particolare, il ricorrente sosteneva che la condotta dovesse essere riqualificata ai sensi dell'art. 636 c.p. e non dell'art. 633 c.p., assumendo di essersi limitato all'introduzione di capi di bestiame nel terreno altrui; contestava inoltre il diniego delle circostanze attenuanti generiche e le statuizioni civili. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi 1, 2 e 4 non specifici e meramente reiterativi delle doglianze già respinte in appello, mentre il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi, secondo e quarto motivi fossero indeducibili perché sostanzialmente ripetitivi delle censure già prospettate in appello e prive di un'effettiva critica argomentata alla sentenza impugnata. In particolare, ha valorizzato la motivazione della corte territoriale sulla consapevolezza dell'illiceità della condotta, desunta dall'esistenza di un contenzioso civile sull'usucapione; ha confermato la qualificazione del fatto nel reato più grave di invasione di terreni, poiché oltre all'ingresso di bestiame erano stati realizzati una recinzione e un cancello; ha ritenuto infondata la doglianza sulle statuizioni civili, essendo stata evidenziata l'impossibilità per la persona offesa di disporre del bene. Il motivo sulle attenuanti generiche è stato dichiarato manifestamente infondato, in quanto la corte di merito aveva motivato adeguatamente richiamando i numerosi precedenti dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte conferma la configurabilità del più grave reato di invasione di terreni o edifici quando la condotta non si limita all'introduzione di bestiame, ma comprende anche la realizzazione di opere che consolidano l'occupazione del fondo, come recinzione e cancello.
La difesa aveva invocato la riqualificazione nella fattispecie meno grave; la Corte esclude tale lettura perché i fatti accertati integrano il reato di cui all'art. 633 c.p. e non si esauriscono nel mero pascolo abusivo.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica ma congrua quando il giudice valorizzi elementi negativi significativi, come i precedenti penali dell'imputato.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che si limita a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione della qualificazione giuridica del fatto non è fondata quando la decisione di merito abbia accertato condotte ulteriori e più invasive rispetto a quelle tipiche della fattispecie meno grave invocata dalla difesa.
- La consapevolezza dell'illiceità della condotta può essere desunta anche da elementi extrapenali, come l'esistenza di un contenzioso civile sulla titolarità o sull'acquisto del bene.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica, anche sinteticamente, elementi negativi ritenuti decisivi, quali i precedenti penali dell'imputato, senza incorrere in manifeste illogicità.
- Le statuizioni civili resistono al vaglio di legittimità quando la motivazione di merito chiarisce in modo coerente il pregiudizio arrecato alla persona offesa, ad esempio rendendo impossibile il godimento del bene oggetto del reato.
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