Cassazione Penale, Sentenza n. 41871/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 25/10/2021 che aveva confermato la condanna in primo grado per il reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA (art. 5 D.lgs. 74/2000) per l'anno d'imposta 2010, contestando in vario modo: nullità e vizi processuali (processo cartolare, mancata comunicazione delle conclusioni scritte del P.G., vizi di notifica, mancata informativa sulla messa alla prova, trasferimento di sede del dibattimento); carenza di prova e manifesta illogicità della motivazione rispetto all'accertamento della responsabilità (assenza di qualifica di amministratore al momento dell'omessa dichiarazione, uso di presunzioni tributarie non compatibili con il processo penale, insufficienza degli indizi); eccezione di difetto di giurisdizione/esterovestizione in relazione al trasferimento della sede della società in Romania; e, per Brunetto Natale, estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Brunetto Natale: la sentenza è stata annullata senza rinvio perché il reato a lui contestato si è estinto per prescrizione. I ricorsi di Brunetto Salvatore e Brunetto Andrea sono stati dichiarati inammissibili per genericità e per richiedere una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità; di conseguenza le rispettive condanne sono rimaste efficaci. La Corte ha ritenuto infondati i profili di nullità e le censure sulla determinazione della pena, sulla giurisdizione e sull'insussistenza degli elementi del reato per i ricorrenti le cui impugnazioni sono state respinte. Ad ogni imputato a cui è stata dichiarata l'inammissibilità è stata irrogata la sanzione di pagamento alla cassa delle ammende di €2.000,00 e le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che punisce l'omessa presentazione della dichiarazione IVA; la Corte ha ritenuto integrato il reato per i fatti posti in giudizio e ha applicato le modifiche dei termini di prescrizione previste dall'art. 17, comma 1-bis del medesimo decreto
D.lgs. 74/2000, art. 17, comma 1-bis
Aumento dei termini di prescrizione applicato al reato commesso il 30/09/2011; ha inciso sul momento in cui il reato si sarebbe estinto, rilevante per la valutazione della prescrizione
Regole sui termini e modalità di presentazione della dichiarazione IVA; i ricorrenti hanno dedotto che la società fosse di diritto estero e dunque non obbligata alla dichiarazione in Italia
Previsione di comunicazioni tra amministrazione e contribuenti (richiamata nella ricostruzione del reddito e dell'imposta evasa); la Corte ha ritenuto utilizzabili le comunicazioni come elemento probatorio non smentito
Codice di procedura penale, art. 20
Regola sulla giurisdizione; i ricorrenti hanno eccepito difetto di giurisdizione per esterovestizione della società, eccezione ritenuta infondata perché la Corte di merito ha accertato la sede di fatto in Italia
Codice di procedura penale, art. 129
Norma relativa alle nullità: la Corte ha valutato le eccezioni processuali e ha ritenuto infondate molte delle presunte nullità prospettate dai ricorrenti
Codice di procedura penale, art. 173
Limiti alla motivazione in sede di cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi che richiedevano rivalutazioni di merito, mancando censure di diritto specifiche
Codice di procedura penale, art. 178 / art. 180 / art. 182
Richiamate nelle censure sulle nullità processuali in relazione alla disciplina emergenziale del giudizio cartolare d'appello (mancata comunicazione delle conclusioni del P.G.); la Corte segnala esistenza di contrasto di giurisprudenza sul rilievo di tale omissione
Codice di procedura penale, art. 521
Principio di corrispondenza fra contestazione e condanna: la Corte ha ritenuto rispettata la correlazione fra atto di accusa e decisione di condanna
Codice di procedura penale, art. 125
Motivazione del trattamento sanzionatorio: la Corte ha ritenuto non necessaria una motivazione ulteriore quando la pena è sotto la media edittale e il testo della sentenza consente di ricostruire il parametro valutativo
Massime di principio
- La prescrizione può ritenersi sopravvenuta anche in sede di Cassazione e determinare l'annullamento della sentenza senza rinvio se il reato è estinto; tuttavia, se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi formali o generici, non è possibile far maturare in Cassazione la prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza impugnata.
- Le eccezioni di esterovestizione o difetto di giurisdizione richiedono prove precise e l'accertamento sulla 'sede di fatto' della società è valutazione di merito difficile da sindacare in Cassazione se adeguatamente motivata dai giudici di merito.
- La mancanza di notifica o di comunicazione di atti processuali (es. conclusioni scritte del Procuratore Generale) nel giudizio cartolare d'appello, specie nelle discipline emergenziali, può integrare una nullità suscettibile di incidere sul giudizio di legittimità; la giurisprudenza è tuttavia contrastante su quando tale nullità sia deducibile in cassazione.
- In reati tributari l'accertamento del superamento della soglia di punibilità e del dolo specifico richiede una valutazione cauta: le presunzioni tributarie e gli atti amministrativi possono essere utilizzati come prova, ma la difesa deve poter allegare elementi contrari e i giudici devono motivare adeguatamente la ricostruzione di reddito e imposta evasa.
- Le decisioni di merito sui fatti (es. continuità gestionale, uso di stesse utenze/PEC, presenza di sede 'di fatto' in Italia) hanno carattere valutativo e sono difficilmente rivedibili in cassazione se fondate su adeguata motivazione; i ricorsi che chiedono una rivalutazione fattuale generica sono inammissibili.
- Le eccezioni procedurali (vizi di notifica, trasferimento della sede del processo, diritto alla messa alla prova) devono essere tempestivamente sollevate e discusse in grado di merito; non tutte le omissioni formali comportano nullità rilevante a pena di annullamento.
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