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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41871/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 25/10/2021 che aveva confermato la condanna in primo grado per il reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA (art. 5 D.lgs. 74/2000) per l'anno d'imposta 2010, contestando in vario modo: nullità e vizi processuali (processo cartolare, mancata comunicazione delle conclusioni scritte del P.G., vizi di notifica, mancata informativa sulla messa alla prova, trasferimento di sede del dibattimento); carenza di prova e manifesta illogicità della motivazione rispetto all'accertamento della responsabilità (assenza di qualifica di amministratore al momento dell'omessa dichiarazione, uso di presunzioni tributarie non compatibili con il processo penale, insufficienza degli indizi); eccezione di difetto di giurisdizione/esterovestizione in relazione al trasferimento della sede della società in Romania; e, per Brunetto Natale, estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Brunetto Natale: la sentenza è stata annullata senza rinvio perché il reato a lui contestato si è estinto per prescrizione. I ricorsi di Brunetto Salvatore e Brunetto Andrea sono stati dichiarati inammissibili per genericità e per richiedere una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità; di conseguenza le rispettive condanne sono rimaste efficaci. La Corte ha ritenuto infondati i profili di nullità e le censure sulla determinazione della pena, sulla giurisdizione e sull'insussistenza degli elementi del reato per i ricorrenti le cui impugnazioni sono state respinte. Ad ogni imputato a cui è stata dichiarata l'inammissibilità è stata irrogata la sanzione di pagamento alla cassa delle ammende di €2.000,00 e le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.lgs. 74/2000, art. 5

    Norma che punisce l'omessa presentazione della dichiarazione IVA; la Corte ha ritenuto integrato il reato per i fatti posti in giudizio e ha applicato le modifiche dei termini di prescrizione previste dall'art. 17, comma 1-bis del medesimo decreto

  • D.lgs. 74/2000, art. 17, comma 1-bis

    Aumento dei termini di prescrizione applicato al reato commesso il 30/09/2011; ha inciso sul momento in cui il reato si sarebbe estinto, rilevante per la valutazione della prescrizione

  • D.P.R. 322/1998, art. 8

    Regole sui termini e modalità di presentazione della dichiarazione IVA; i ricorrenti hanno dedotto che la società fosse di diritto estero e dunque non obbligata alla dichiarazione in Italia

  • D.P.R. 322/1998, art. 8-bis

    Previsione di comunicazioni tra amministrazione e contribuenti (richiamata nella ricostruzione del reddito e dell'imposta evasa); la Corte ha ritenuto utilizzabili le comunicazioni come elemento probatorio non smentito

  • Codice di procedura penale, art. 20

    Regola sulla giurisdizione; i ricorrenti hanno eccepito difetto di giurisdizione per esterovestizione della società, eccezione ritenuta infondata perché la Corte di merito ha accertato la sede di fatto in Italia

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Norma relativa alle nullità: la Corte ha valutato le eccezioni processuali e ha ritenuto infondate molte delle presunte nullità prospettate dai ricorrenti

  • Codice di procedura penale, art. 173

    Limiti alla motivazione in sede di cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi che richiedevano rivalutazioni di merito, mancando censure di diritto specifiche

  • Codice di procedura penale, art. 178 / art. 180 / art. 182

    Richiamate nelle censure sulle nullità processuali in relazione alla disciplina emergenziale del giudizio cartolare d'appello (mancata comunicazione delle conclusioni del P.G.); la Corte segnala esistenza di contrasto di giurisprudenza sul rilievo di tale omissione

  • Codice di procedura penale, art. 521

    Principio di corrispondenza fra contestazione e condanna: la Corte ha ritenuto rispettata la correlazione fra atto di accusa e decisione di condanna

  • Codice di procedura penale, art. 125

    Motivazione del trattamento sanzionatorio: la Corte ha ritenuto non necessaria una motivazione ulteriore quando la pena è sotto la media edittale e il testo della sentenza consente di ricostruire il parametro valutativo

Massime di principio

  • La prescrizione può ritenersi sopravvenuta anche in sede di Cassazione e determinare l'annullamento della sentenza senza rinvio se il reato è estinto; tuttavia, se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi formali o generici, non è possibile far maturare in Cassazione la prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza impugnata.
  • Le eccezioni di esterovestizione o difetto di giurisdizione richiedono prove precise e l'accertamento sulla 'sede di fatto' della società è valutazione di merito difficile da sindacare in Cassazione se adeguatamente motivata dai giudici di merito.
  • La mancanza di notifica o di comunicazione di atti processuali (es. conclusioni scritte del Procuratore Generale) nel giudizio cartolare d'appello, specie nelle discipline emergenziali, può integrare una nullità suscettibile di incidere sul giudizio di legittimità; la giurisprudenza è tuttavia contrastante su quando tale nullità sia deducibile in cassazione.
  • In reati tributari l'accertamento del superamento della soglia di punibilità e del dolo specifico richiede una valutazione cauta: le presunzioni tributarie e gli atti amministrativi possono essere utilizzati come prova, ma la difesa deve poter allegare elementi contrari e i giudici devono motivare adeguatamente la ricostruzione di reddito e imposta evasa.
  • Le decisioni di merito sui fatti (es. continuità gestionale, uso di stesse utenze/PEC, presenza di sede 'di fatto' in Italia) hanno carattere valutativo e sono difficilmente rivedibili in cassazione se fondate su adeguata motivazione; i ricorsi che chiedono una rivalutazione fattuale generica sono inammissibili.
  • Le eccezioni procedurali (vizi di notifica, trasferimento della sede del processo, diritto alla messa alla prova) devono essere tempestivamente sollevate e discusse in grado di merito; non tutte le omissioni formali comportano nullità rilevante a pena di annullamento.

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