Sentenza del 13/07/2016 n. 14257 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'accertamento IVA relativo all'anno 2001, con cui l'Amministrazione aveva ricostruito induttivamente il volume d'affari ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 633/1972, a causa della mancata presentazione della dichiarazione IVA e della mancata esibizione, in risposta a un questionario, dei registri IVA degli acquisti e delle vendite. Il contribuente aveva prodotto tali documenti solo successivamente, in sede di accertamento con adesione e nel giudizio, sostenendo di non aver risposto tempestivamente per motivi di salute. Con i tre motivi di ricorso ha contestato l'onere di provare la causa non imputabile, la preclusione all'utilizzo della documentazione tardiva, la mancata valutazione di ulteriori documenti e la legittimità costituzionale della disciplina.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto i motivi inammissibili perché formulati cumulando in modo confuso violazioni di legge e vizi motivazionali. Nel merito, ha confermato che la mancata risposta all'invito dell'Ufficio comporta automaticamente l'inutilizzabilità, in sede amministrativa e processuale, dei documenti non esibiti tempestivamente, purché il contribuente sia stato informato di tale conseguenza. La deroga è possibile solo se il contribuente dichiara già nell'atto introduttivo di primo grado di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile e ne dimostra concretamente la veridicità. Non è sufficiente una dichiarazione generica relativa a motivi di salute. L'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 non consente di recuperare in appello documenti divenuti inutilizzabili per effetto della preclusione speciale. È stata inoltre ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55
Accertamento induttivo in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA.
La mancata presentazione della dichiarazione IVA legittima l'Amministrazione a ricostruire induttivamente il volume d'affari e l'imposta dovuta.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5
Le notizie, i dati, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente.
La preclusione opera automaticamente quando il contribuente non risponde tempestivamente all'invito, se l'Ufficio lo ha informato delle conseguenze. La documentazione può essere recuperata solo allegandola all'atto introduttivo di primo grado e dichiarando contestualmente, con prova concreta, che l'inadempimento è dipeso da una causa non imputabile.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51
Poteri dell'Amministrazione finanziaria in materia di accertamento IVA.
La norma disciplina i poteri istruttori dell'Ufficio, compresa la richiesta di dati, notizie e documenti necessari all'accertamento.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58
Possibilità di produrre nuovi documenti nel giudizio tributario d'appello.
La facoltà di produrre nuovi documenti in appello non consente di superare la specifica preclusione derivante dall'omessa risposta agli inviti dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973.
Costituzione, artt. 3, 24 e 111
Principi di uguaglianza, diritto di difesa e giusto processo.
La disciplina delle preclusioni è stata ritenuta compatibile con tali principi perché bilancia il diritto di difesa del contribuente con l'efficienza dell'azione amministrativa e la ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria richiede formalmente documenti e avverte delle conseguenze della mancata risposta, il contribuente deve rispondere tempestivamente: l'omissione può comportare l'inutilizzabilità successiva dei documenti.
- La produzione tardiva dei documenti non è normalmente sufficiente a evitare l'accertamento; il contribuente deve allegare già nel ricorso di primo grado una specifica causa non imputabile e dimostrarla con elementi concreti.
- Motivi generici, come problemi di salute non documentati, non sono normalmente idonei a superare la preclusione.
- La possibilità di produrre documenti nuovi in appello non permette di recuperare documentazione già divenuta inutilizzabile per mancata risposta all'invito dell'Ufficio.
- Nel ricorso per cassazione è necessario distinguere chiaramente ciascun vizio denunciato; la combinazione confusa di violazioni di legge e vizi motivazionali può determinare l'inammissibilità.
- La Cassazione non rivaluta liberamente i fatti o le prove selezionate dal giudice di merito: il giudizio di legittimità non costituisce un ulteriore grado di merito.
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