Cassazione Civile, Ordinanza n. 22225/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che il dispositivo della precedente ordinanza fosse integrato con l'inciso relativo alla distrazione in favore dei procuratori antistatari che ne avevano fatto richiesta, da inserire dopo la voce relativa alle spese generali. Ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (difensori)
La controversia
I difensori della società contribuente hanno chiesto la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione che, pur avendo condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite in favore della società vittoriosa, aveva omesso di disporne la distrazione in favore dei procuratori della parte, nonostante la relativa istanza fosse stata formulata nel controricorso con l'indicazione di aver anticipato le spese. La questione verteva quindi sull'esperibilità del rimedio della correzione dell'errore materiale per integrare il dispositivo con la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
Norme richiamate
è richiamato come base del procedimento di correzione degli errori materiali, applicabile anche all'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
regola il procedimento di correzione davanti al giudice del merito e, per analogia di struttura, viene richiamato quale modello procedimentale.
il diritto del difensore alla distrazione delle spese sorge per effetto della dichiarazione; la richiesta di distrazione può essere ritenuta validamente formulata anche senza esplicita dichiarazione di anticipazione e mancata riscossione.
delinea, come richiamato dall'art. 391-bis c.p.c., la procedura camerale seguita per la correzione dell'errore materiale in Cassazione.
consente l'applicazione del procedimento di correzione degli errori materiali anche alle pronunce della Corte di cassazione.
è richiamato per la modalità di notificazione del decreto e del ricorso nel procedimento di correzione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore integra un errore materiale correggibile con il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non una questione da far valere con i normali mezzi di impugnazione.
- La richiesta di distrazione delle spese non costituisce domanda autonoma, ma una richiesta accessoria al capo sulle spese, sicché la sua omissione nel dispositivo può essere emendata mediante correzione.
- Il diritto del difensore alla distrazione delle spese sorge per effetto della dichiarazione resa in giudizio e la formula di richiesta può ritenersi validamente proposta anche senza una espressa affermazione formale di anticipazione e mancata riscossione degli onorari.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è compatibile con le pronunce della Corte di cassazione ed è funzionale alla ragionevole durata del processo e alla rapida formazione di un titolo esecutivo in favore del difensore distrattario.
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