Cassazione Penale, Ordinanza n. 21238/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per il rinvenimento, durante un controllo, di un coltello indicato nel capo di imputazione nel portaoggetti del motoveicolo da lui condotto, senza che fosse stata fornita una giustificazione del porto fuori dall'abitazione. L'unico motivo di ricorso è stato ritenuto generico, perché non indicava specifiche ragioni di diritto né puntuali dati di fatto idonei a censurare la motivazione della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo dedotto era formulato in modo generico e privo di specificità, a fronte di una motivazione d'appello ritenuta plausibile e logicamente coerente nel valorizzare il rinvenimento del coltello nel portaoggetti del motociclo e l'assenza di una giustificazione del porto. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende presuppone la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni generiche, prive di specifiche ragioni di diritto e di concreti riferimenti fattuali idonei a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando la decisione di merito si fonda su un percorso motivazionale plausibile e logicamente coerente, la cassazione non può essere investita da censure meramente assertive o indeterminate.
- Il rinvenimento di un coltello nel portaoggetti del motoveicolo condotto dall'imputato, in assenza di una giustificazione del porto fuori dall'abitazione, può costituire base motivazionale sufficiente per affermare la responsabilità, se la ricostruzione è adeguatamente sorretta dai giudici di merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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