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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12016/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di riesame contro la convalida del sequestro probatorio (14/11/2024). Il ricorrente ha articolato due censure: (1) violazione dell'art. 355, commi 2 e 3 c.p.p. in relazione all'art. 161 c.p.p., sostenendo che la notifica della convalida non poteva ritenersi efficace se eseguita al difensore perché l'indagato aveva eletto domicilio presso la propria abitazione e dunque il termine per proporre riesame non sarebbe mai decorso; (2) vizio per mancata valutazione se l'indagato abbia effettivamente avuto conoscenza delle ragioni della convalida, dato che al difensore sarebbe stato notificato un decreto riferito a diverso procedimento (RG diverso) e dunque l'indagato non avrebbe avuto concreta conoscenza della convalida e delle relative motivazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei termini specificati: ha respinto il primo motivo (ritenendo valida la notifica al difensore perché l'indagato era stato avvertito, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., e aveva nominato un difensore di fiducia) ma ha accolto il secondo motivo. In particolare la Corte ha osservato che, stante la documentazione prodotta, sussisteva un'oggettiva incertezza circa il contenuto della notifica inviata al difensore (indicazione di un diverso numero di procedimento), e il Tribunale del riesame non aveva verificato con sufficiente analiticità se l'indagato avesse comunque avuto effettiva conoscenza dell'avvenuta convalida e delle sue ragioni. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Prato per nuovo giudizio quale giudice del riesame.

Norme richiamate

  • art. 355 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la convalida del sequestro probatorio deve essere notificata all'interessato e che, nei successivi dieci giorni, questi può proporre istanza di riesame. La Corte ricorda che il termine decorre dalla notifica o dalla diversa data in cui l'interessato abbia effettivamente avuto notizia della convalida e delle ragioni poste a base della stessa.

  • art. 161, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede che la polizia giudiziaria, nel primo atto con l'intervento della persona sottoposta a indagini, la avverta che le successive notifiche (salvo poche eccezioni) saranno eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o d'ufficio. La Corte ha ritenuto che, se l'indagato è stato avvertito e ha nominato difensore, la notifica al difensore è rituale.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti del riesame e alle modalità procedurali connesse al sequestro probatorio; la cognizione e i profili procedurali vanno valutati alla luce delle notifiche e della conoscenza effettiva dell'interessato.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai termini e alle modalità di esercizio dei rimedi nei procedimenti cautelari; la Corte valuta la decorrenza del termine in funzione della effettiva conoscenza dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • La decorrenza del termine di 10 giorni per proporre istanza di riesame decorre dalla notifica della convalida o dalla data in cui l'interessato abbia effettivamente avuto notizia dell'avvenuta convalida e delle ragioni a base della stessa.
  • La notifica della convalida al difensore è valida se l'indagato, al momento dell'atto, è stato avvertito ai sensi dell'art. 161 c.p.p. e ha nominato un difensore; in tal caso la notifica al difensore determina normalmente l'inizio del termine.
  • Se emergono elementi che fanno dubitare che la notifica al difensore abbia effettivamente trasferito la conoscenza della convalida (per esempio notifiche riferite a diverso procedimento o documenti con errori), il giudice deve accertare con analiticità se l'indagato abbia avuto effettiva conoscenza delle ragioni della convalida; in mancanza di tale accertamento il provvedimento può essere annullato e rinviato.
  • La difesa deve verificare la correttezza della notifica al difensore (contenuto, numero di registro, PEC) e conservare prove documentali della mancata o errata comunicazione per poter contestare la decorrenza dei termini.
  • L'avvenuta elezione di domicilio non esclude la validità della notifica al difensore se, contemporaneamente, è stato dato l'avviso previsto dall'art. 161 c.p.p.; dunque va sempre verificato quale avviso sia stato effettivamente fornito al momento dell'atto.
  • In presenza di incertezze sulla data di conoscenza effettiva della convalida, è prudente chiedere comunque il riesame e/o produrre prova documentale (PEC, ricevute, comunicazioni) che dimostri l'assenza di conoscenza nei termini per evitare decadenze apparenti.
  • Il giudice del riesame e il giudice di legittimità hanno il dovere di valutare non soltanto la regolarità formale della notifica, ma anche l'effettiva conoscenza dell'interessato delle ragioni poste a base del provvedimento contestato.

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