Cassazione Penale, Ordinanza n. 02893/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato contestato resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo attiene alla mancata sostituzione della pena, sostenendo in sostanza che il giudice di merito non avrebbe applicato una misura sostitutiva della pena detentiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché, da un lato, riproduceva censure già esaminate e respinte dai giudici di merito; dall'altro, era generico e non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
È il reato oggetto della sentenza impugnata, indicato come titolo di condanna già pronunciata in appello.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già valutate in modo adeguato nei gradi di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo è inammissibile anche quando risulti generico, ossia privo di una critica specifica e argomentata rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- La deduzione relativa alla mancata sostituzione della pena deve essere sviluppata in modo puntuale e riferito alla motivazione del giudice di merito; in difetto, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Come è indicizzato
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