Cassazione Penale, Sentenza n. 10657/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Verbania che aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica degli atti introduttivi, ritenendo che non vi fosse prova che l'imputato avesse avuto conoscenza del procedimento. Il ricorrente deduceva l'abnormità dell'ordinanza perché, secondo l'art. 420-quater c.p.p., il giudice del dibattimento non potrebbe semplicemente restituire gli atti ma dovrebbe imporre la rinnovazione della notifica (anche per consentire l'eventuale adozione della sospensione del procedimento).
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Pur riconoscendo l'esistenza di un orientamento che considera abnorme la mera restituzione degli atti senza ordinare la nuova notifica o la sospensione ai sensi dell'art. 420-quater, la Corte rileva che l'ordinanza impugnata non si limitava a constatare il dubbio sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, ma indicava anche che l'avviso ex art. 415-bis era stato notificato al difensore d'ufficio senza garanzie della conoscenza da parte dell'imputato, implicando che il pubblico ministero dovesse procedere a nuova notifica per acquisire elementi circa l'effettiva instaurazione del rapporto professionale o la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato o una sua sottrazione volontaria. Pertanto la decisione non è stata ritenuta abnorme.
Norme richiamate
art. 420-quater cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, tale norma impedirebbe al giudice del dibattimento di limitarsi a restituire gli atti al PM e imporrebbe invece la rinnovazione della notifica o la sospensione del procedimento; la Corte riconosce questo orientamento ma ritiene che, nel caso concreto, l'ordinanza impugnata implicasse la necessità di nuova notifica da parte del PM
Riferimento all'avviso di conclusione delle indagini: la Corte rileva che tale avviso era stato notificato al difensore d'ufficio e che mancava garanzia della conoscenza da parte dell'imputato, giustificando dunque la richiesta implicita di nuova notificazione per accertare la conoscenza effettiva
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. l. 18 dicembre 2020, n. 176) e successive proroghe (art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105; art.16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228)
Norme richiamate in relazione alle modalità con cui è stato trattato il procedimento in camera di consiglio (regole procedurali straordinarie per udienze non in presenza)
Massime di principio
- Se il giudice del dibattimento ravvisa l'assenza di prova che l'imputato abbia effettiva conoscenza del procedimento, la soluzione più chiara e meno impugnabile è disporre esplicitamente la rinnovazione della notifica o, se del caso, la sospensione del processo ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p.
- La notifica al difensore d'ufficio non vale automaticamente a dimostrare la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato: occorre verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale o raccogliere altri elementi che provino la conoscenza o la volontaria sottrazione.
- Il pubblico ministero, ricevuta la restituzione degli atti o un ordine giudiziale implicito in tal senso, deve procedere a nuova notifica documentandone attentamente le modalità per evitare nullità o ulteriori contestazioni.
- In situazioni analoghe i giudici dovrebbero motivare in modo esplicito se intendono solo restituire gli atti al PM o ordinare la rinnovazione della notifica/sospensione, perché la chiarezza del provvedimento riduce il rischio di impugnazioni per presunta abnormità.
- La giurisprudenza prevalente tende a evitare provvedimenti che determinino una inutile stasi del processo: misure che comportino ritorni procedurali devono essere giustificate da specifiche esigenze probatorie o di garanzia del diritto di difesa.
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