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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29530/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due sentenze del Tribunale divenute irrevocabili nel 2005 e nel 2009, successivamente unite in cumulo dal pubblico ministero nel 2023. La difesa dell'imputato, rimasto contumace nei procedimenti di cognizione, aveva chiesto al giudice dell'esecuzione la restituzione nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 175 c.p.p., deducendo di non aver avuto effettiva conoscenza delle sentenze e lamentando, per la prima, la mancata notifica dell'estratto contumaciale e, per la seconda, la tardività o l'inesistenza di una valida conoscenza del procedimento. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza: per la prima sentenza ha ritenuto che l'estratto fosse stato validamente notificato; per la seconda ha ritenuto decorso il termine di trenta giorni ex art. 175, comma 2-bis, c.p.p., poiché l'imputato aveva avuto conoscenza dell'esecuzione almeno dalla notifica dell'ordine di carcerazione. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge, sostenendo, in sintesi, che la notifica dell'estratto della prima sentenza sarebbe stata eseguita a indirizzo errato e che il giudice dell'esecuzione avrebbe confuso il rimedio della restituzione nel termine con quello relativo all'accertamento della ineseguibilità del giudicato ex art. 670 c.p.p., applicando erroneamente la disciplina della rescissione del giudicato e i relativi termini.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha osservato, quanto alla prima sentenza, che il ricorso introduceva una questione nuova rispetto all'istanza originaria, la quale riguardava solo la restituzione nel termine, e che comunque la censura era generica perché si limitava a negare apoditticamente la notifica, a fronte dell'esplicita attestazione del giudice dell'esecuzione circa l'avvenuta notificazione dell'estratto all'imputato. Quanto alla seconda sentenza, la Corte ha rilevato che anche nell'istanza originaria non era stata dedotta la mancata formazione del titolo esecutivo, ma solo la mancata conoscenza della sentenza, con richiesta ex art. 175 c.p.p.; pertanto, il richiamo in cassazione all'art. 670 c.p.p. era inconferente e non si confrontava con la ratio dell'ordinanza, fondata sulla tardività della richiesta rispetto al termine di trenta giorni decorrente dalla conoscenza del procedimento/ordine di carcerazione. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 175, comma 2, c.p.p.

    disciplina la restituzione nel termine per impugnare; presuppone la rituale formazione del titolo e la mancata conoscenza incolpevole del provvedimento da parte del condannato.

  • art. 175, comma 2-bis, c.p.p.

    prevede un termine di decadenza di trenta giorni dalla conoscenza effettiva rilevante; se decorso, l'istanza è inammissibile per tardività.

  • art. 548, comma 3, c.p.p.

    richiamato nel quadro normativo applicabile alle notifiche dell'estratto della sentenza nel testo vigente ratione temporis, anteriore alla legge n. 67 del 2014.

  • art. 670 c.p.p.

    attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di verificare esistenza e corretta formazione del titolo esecutivo; è rimedio distinto dalla restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.

  • art. 663 c.p.p.

    l'ordine di carcerazione notificato all'imputato è stato valorizzato come momento di conoscenza effettiva rilevante ai fini del decorso del termine per la richiesta ex art. 175 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    è stata applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. presuppone che il titolo esecutivo sia validamente formato e che il condannato non abbia avuto una conoscenza incolpevole del provvedimento; non è lo strumento per contestare in via diretta la formazione del titolo.
  • Il rimedio di cui all'art. 670 c.p.p. e quello della restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. hanno presupposti e oggetti diversi: il primo concerne l'esistenza/corretta formazione del titolo esecutivo, il secondo la tempestività dell'azione impugnatoria a fronte di una mancata conoscenza non imputabile.
  • In cassazione la censura deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata; un motivo che introduca una questione nuova rispetto all'istanza originaria o che si limiti a negazioni assertive, senza specifici elementi fattuali, è privo di decisività e di specificità.
  • Quando il giudice dell'esecuzione accerta, con indicazioni puntuali del fascicolo e degli atti notificatori, la rituale notificazione dell'estratto o la decorrenza del termine decadenziale dalla conoscenza del procedimento, la mera contestazione apodittica del ricorrente non è sufficiente a scalfire la decisione.
  • La conoscenza dell'ordine di carcerazione può costituire, nel contesto processuale considerato, elemento idoneo a far decorrere il termine per chiedere la restituzione nel termine, con conseguente inammissibilità della richiesta tardiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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