Cassazione Civile, Ordinanza n. 24636/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento disciplinare nei confronti di un ingegnere, sanzionato con l'avvertimento per avere svolto una perizia fonometrica senza i doverosi accertamenti. Il Consiglio nazionale degli ingegneri aveva dichiarato tardivo il ricorso amministrativo avverso la sanzione, ritenendo che il provvedimento fosse stato notificato l'11.1.2019 e che il ricorso, proposto il 12.2.2019, fosse oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 4 del D.M. 1.10.1948. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1 e 4 del D.M. 1.10.1948 e dell'art. 155 c.p.c., sostenendo che il termine scadeva in un giorno festivo e quindi era prorogato al giorno successivo, con conseguente tempestività dell'impugnazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 45 n. 1 R.D. 2537/1925, assumendo che nel merito la sanzione non fosse fondata perché le contestazioni disciplinari erano insussistenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Consiglio nazionale degli ingegneri, quale organo che aveva emesso la decisione impugnata e che non è parte del giudizio di legittimità. Ha però accolto il primo motivo, ritenendo tempestivo il ricorso originario: il termine di 30 giorni decorso dalla notifica dell'11.1.2019 scadeva di domenica il 10.2.2019 ed era prorogato all'11.2.2019, data in cui il ricorso era stato inviato per la notifica. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché attinente al merito della vicenda disciplinare, non esaminato dalla decisione impugnata e comunque riproponibile davanti al giudice di rinvio. La decisione impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Consiglio nazionale degli ingegneri, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 4 D.M. 1 ottobre 1948
il termine per proporre ricorso al Consiglio nazionale decorre dalla notifica del provvedimento sanzionatorio e, se scade in giorno festivo, è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
la proroga del termine quando la scadenza cade in giorno festivo si applica al termine per l'impugnazione disciplinare, rendendo tempestivo l'atto inviato nel giorno di proroga.
art. 45 n. 1 R.D. 2537/1925
richiamato dal ricorrente per contestare la fondatezza della sanzione disciplinare, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché attinente al merito non esaminato dalla pronuncia impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro una decisione di un organo disciplinare professionale, l'organo che ha emesso la decisione impugnata non assume la qualità di parte resistente nel processo di Cassazione.
- Il termine per impugnare un provvedimento disciplinare decorre dalla notificazione dell'atto e, se la scadenza cade in un giorno festivo, si applica la proroga al primo giorno non festivo utile.
- È inammissibile in Cassazione il motivo che investe il merito della contestazione disciplinare quando la decisione impugnata non si sia pronunciata su tale merito e la parte possa riproporre le relative difese davanti al giudice di rinvio.
Come è indicizzato
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