Cassazione Penale, Sentenza n. 35592/2026 del 07/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Ministero)
La controversia
La Corte di appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 25 marzo 2026, aveva accolto la domanda di riparazione per la custodia cautelare in carcere sofferta dal richiedente dal 5 ottobre 2017 al 23 luglio 2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis e 629 c.p.; egli era stato assolto per non aver commesso il fatto dal Tribunale di Palmi con sentenza del 23 luglio 2021, irrevocabile il 9 marzo 2023. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha denunciato motivazione mancante o contraddittoria sull’assenza di colpa grave ostativa all’indennizzo: la Corte territoriale avrebbe ripreso le conclusioni assolutorie senza svolgere un’autonoma valutazione della condotta del richiedente. In particolare, non avrebbe considerato adeguatamente la condanna pronunciata in primo grado per intestazione fittizia di un’impresa riconducibile a un soggetto già condannato per partecipazione alla cosca Piromalli, condanna rispetto alla quale in appello era stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione. Secondo il ricorrente, tale condotta, connessa alla sottrazione di beni a possibili misure di prevenzione e all’investimento in un appalto pubblico, poteva aver contribuito a creare una falsa apparenza di coinvolgimento criminale e a determinare la detenzione. In via subordinata, con il secondo motivo, il Ministero ha censurato la quantificazione dell’indennizzo, lamentando l’applicazione del criterio aritmetico senza una correzione equitativa in diminuzione in considerazione del reato accertato, sebbene prescritto. Il richiedente ha depositato memoria chiedendo l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo, e ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio. Ha rilevato che il giudice della riparazione deve svolgere una valutazione autonoma, ex ante, della condotta e del suo eventuale contributo causale alla detenzione, senza limitarsi a stabilire se essa integri il reato oggetto del processo. La condotta relativa all’intestazione fittizia non poteva essere esclusa dalla valutazione per il solo fatto che per quel reato non era stata emessa la misura cautelare: occorre verificare se fosse materialmente o funzionalmente collegata ai reati per i quali la misura fu disposta, se fosse dolosa o gravemente colposa e se abbia contribuito, anche insieme all’errore dell’autorità, a generare la falsa apparenza di reità e la detenzione. Il giudice di rinvio dovrà inoltre regolare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" – e, come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.
La riparazione è preclusa quando una condotta dolosa o gravemente colposa dell’interessato abbia costituito, valutata ex ante e con autonoma motivazione, il presupposto della falsa apparenza di reità che ha determinato la detenzione, anche in presenza di errore dell’autorità.
Massime di principio
- Nel procedimento per riparazione dell’ingiusta detenzione, il giudice deve valutare autonomamente, sulla base di tutti gli elementi disponibili e con giudizio ex ante, se una condotta dolosa o gravemente colposa dell’interessato abbia generato la falsa apparenza di reità e abbia causalmente contribuito alla detenzione; non deve invece accertare se quella condotta integri il reato contestato nel processo penale.
- La sentenza assolutoria costituisce un riferimento vincolante per la ricostruzione storica degli elementi acquisiti nel giudizio di cognizione. La colpa grave ostativa può però derivare anche da condotte diverse da quelle poste a fondamento della misura cautelare, purché non escluse dal giudice della cognizione e collegate materialmente o funzionalmente ai fatti che hanno determinato la misura.
- La condotta rilevante ai fini dell’esclusione dell’indennizzo non deve necessariamente essere riferibile allo specifico reato per il quale fu applicata la misura: può rilevare anche un diverso comportamento illecito, se collegato ai fatti cautelari e se abbia inciso, nel procedimento logico dell’autorità giudiziaria, sulla decisione di applicare o mantenere la detenzione.
- Il giudice della riparazione deve motivare specificamente sia sull’addebitabilità all’interessato della condotta dolosa o gravemente colposa, sia sul suo effettivo contributo causale alla detenzione. Non è sufficiente escludere una condotta dalla valutazione per il solo fatto che essa non abbia costituito il titolo diretto della misura cautelare.
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