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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16040/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, perché la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. risultava implicitamente disattesa dalla motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio motivazionale. Ha lamentato che il giudice di merito non avesse fornito una motivazione espressa in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata conteneva già una valutazione incompatibile con tale causa di non punibilità, avendo evidenziato il divario tra quanto dichiarato e quanto effettivamente prodotto nell'anno di interesse, il carattere del tutto ipotetico di un eventuale errore involontario e la natura puramente speculativa della falsa dichiarazione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può ritenersi implicitamente esclusa quando la motivazione di merito evidenzi elementi incompatibili con essa, come la non marginalità della condotta e la natura speculativa della falsa dichiarazione.

Massime di principio

  • La mancata confutazione espressa della richiesta di particolare tenuità del fatto non integra vizio di motivazione quando dalla sentenza di merito risulti comunque, in modo univoco, una valutazione incompatibile con l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
  • Il motivo di ricorso è manifestamente infondato se la motivazione impugnata contiene argomenti logicamente idonei a escludere la particolare tenuità del fatto, anche senza un'esplicita menzione della norma invocata.
  • In sede di legittimità la deduzione di omessa motivazione sulla causa di non punibilità è inammissibile quando la sentenza di merito abbia già valorizzato la rilevanza concreta della condotta e la sua connotazione non occasionale o non bagatellare.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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