Cassazione Penale, Sentenza n. 38862/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del 04/06/2024 che ha negato il riconoscimento della inesigibilità della sua collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen., sostenendo errore di diritto e vizio di motivazione. In particolare, ha contestato che il Tribunale avrebbe applicato in via generale l'impossibilità di dichiarare inesigibile la collaborazione nei reati associativi, senza esaminare concretamente se ella avesse conoscenze attuali e specifiche su altri partecipi non identificati, rilevando che, secondo la difesa, tutti i suoi contatti erano già stati identificati, arrestati e giudicati e che il suo ruolo era limitato a compiti settoriali.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha motivato concretamente la decisione: la ricorrente era stata condannata come capo promotore di un'associazione dedita al narcotraffico con ramificazioni in Sud America, e le sentenze non hanno identificato tutti i partecipi, soprattutto sudamericani. Di conseguenza la collaborazione era ancora esigibile in relazione ai fatti per i quali la condanna è intervenuta (individuazione di complici e organigramma non completamente ricostruito). La Corte ha inoltre precisato che la valutazione era circoscritta ai fatti per cui la ricorrente è stata condannata, conformandosi alla giurisprudenza citata, e ha escluso vizi di motivazione o illogicitÀ tali da legittimare la cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
Art. 58-ter, Ordinamento penitenziario
La disposizione concerne la collaborazione con la giustizia e la possibilità di riconoscimento dell'inesigibilità della collaborazione. Nel caso concreto il Tribunale ha valutato che la collaborazione fosse ancora esigibile in relazione ai fatti per cui la ricorrente era stata condannata.
Art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, Ordinamento penitenziario
Norme che disciplinano i delitti ostativi ai benefici penitenziari; la giurisprudenza richiamata limita l'accertamento dell'inesigibilità della collaborazione alle circostanze riferibili alle contestazioni per cui si esegue la pena. La Corte ha confermato che la valutazione deve restare circoscritta ai fatti per cui si è condannati.
Citato come riferimento normativo temporale: l'istanza della ricorrente chiedeva l'applicazione della normativa anteriore al d.l. n. 162/2022; la decisione del Tribunale e la successiva verifica da parte della Corte si sono svolte tenendo conto della disciplina rilevante per il caso concreto.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 14158 del 19/02/2020 (Rv. 279120)
in tema di concessione di benefici penitenziari a condannati per delitti ostativi di prima fascia, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., l'accertamento dell'impossibilità (o dell'inesigibilità) di un'utile collaborazione con la giustizia è circoscritto - stante il tenore letterale del comma 1-bis di detto articolo - alle sole circostanze e situazioni di fatto riferibili alle contestazioni mosse al condannato nei processi conclusisi con le sentenze di condanna per cui è in esecuzione la pena, senza poter essere dilatato fino a ricomprervi gli ulteriori contenuti informativi che consentono la repressione o la prevenzione di condotte criminose diverse
La Corte ha seguito questo principio, affermando che la valutazione della esigibilità della collaborazione deve essere riferita ai fatti per cui la condanna è intervenuta e non ad informazioni generiche su altri reati. Tuttavia, se per quei fatti permangono componenti non ricostruite (es. complici non identificati), la collaborazione può essere ancora esigibile.
Massime di principio
- La verifica dell'inesigibilità della collaborazione va circoscritta ai fatti per cui il soggetto è stato condannato: non può essere dilatata a informazioni su reati diversi.
- Nei reati associativi, il ruolo ricoperto (es. capo promotore) aumenta la probabilità che la collaborazione sia ancora esigibile, soprattutto se l'organigramma e i partecipi non risultano completamente identificati.
- La valutazione deve essere concreta e motivata: il giudice deve spiegare quali elementi rendono ancora possibile acquisire utili informazioni (es. complici non identificati, rapporti internazionali non ricostruiti).
- La ricorrente che afferma che tutti i contatti sono già stati identificati deve allegare elementi specifici e documentali; altrimenti il giudice può ritenere plausibile l'esigibilità residua della collaborazione.
- Il giudice di legittimità non puoù sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione degli elementi di fatto, salvo vizi motivazionali, illogicità o mancanze di valutazione.
- Occorre distinguere tra conoscenze riferite al passato (all'epoca dei reati) e la effettiva attualità dell'impossibilità di collaborare: l'accertamento deve considerare la possibilità attuale di fornire informazioni utili sui fatti per cui si è condannati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38750/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38751/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38752/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38755/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38756/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38757/2024 del 22/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →