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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16847/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato e deduceva esclusivamente un vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. In particolare, si contestava la congruità del trattamento sanzionatorio applicato dalla Corte d'appello. La Corte di cassazione ha però rilevato che il giudice di merito aveva svolto una valutazione di fatto non manifestamente illogica, valorizzando, ai sensi dell'art. 133 c.p., la gravità del fatto desunta dal numero delle dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente sequestrata, pari a 299, l'intensità del dolo e la negativa personalità dell'imputato, anche in relazione a precedenti e successivi reati della stessa indole.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la motivazione sulla pena, perché non manifestamente illogica e fondata su criteri di dosimetria rientranti nel potere valutativo del giudice di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La gravità del fatto, l'intensità del dolo e la personalità dell'imputato costituiscono parametri legittimi per la determinazione della pena; la relativa valutazione di merito è censurabile in cassazione solo se manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La censura in cassazione della sola dosimetria della pena è inammissibile quando si risolve in una diversa lettura di elementi di fatto già valutati dal giudice di merito, in assenza di manifesta illogicità della motivazione.
  • La determinazione della pena, nei limiti dell'art. 133 c.p., può essere sorretta dal numero delle dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata, dall'intensità del dolo e dalla personalità negativa dell'imputato, anche desunta da precedenti e successivi reati della stessa indole.
  • La pena irrogata può essere ritenuta congrua anche se inferiore al medio edittale, quando il giudice di merito espliciti criteri di valutazione coerenti e non irragionevoli.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella relativa causa, la condanna alle spese e al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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