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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 5187 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 369, primo comma, c.p.c.: la notifica si era perfezionata con la consegna al destinatario il 3 agosto 2011, mentre il ricorso è stato depositato il 17 febbraio 2012. La Corte non ha quindi esaminato i due motivi né il merito dell'accertamento. Nulla per le spese.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR della Lombardia che, riformando la decisione della CTP di Pavia, aveva accolto l'appello dell'Agenzia e ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo relativo all'anno 2003, con maggior reddito d'impresa ai fini IVA, IRPEF e IRAP. Il ricorso era articolato in due motivi, non esaminati nel merito.

Norme richiamate

  • Art. 369, primo comma, c.p.c.

    Il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c. , comma 1, perchè depositato in data 17 febbraio 2012 a fronte dell'avvenuta notifica eseguita il 29 luglio 2011 e perfezionatasi, con la consegna al destinatario, in data 3 agosto 2011.

    Il ricorso per cassazione è improcedibile quando non è depositato entro il termine previsto dalla norma, calcolato dalla data in cui la notificazione si perfeziona per il destinatario. Nel caso concreto, tra il perfezionamento del 3 agosto 2011 e il deposito del 17 febbraio 2012 è decorso un termine eccessivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il rispetto del termine di deposito del ricorso è un requisito processuale autonomo: la sua inosservanza può determinare l'improcedibilità senza che il giudice esamini i motivi di impugnazione.
  • Per calcolare il termine rileva, nei confronti del destinatario, la data di perfezionamento della notificazione, non la sola data in cui essa è stata avviata.
  • L'improcedibilità processuale non equivale a una decisione sul merito della controversia: in questo caso resta non esaminata la legittimità dell'accertamento tributario.

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