Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29759/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva contestato il diniego parziale opposto dall’Amministrazione finanziaria a una istanza di autotutela con la quale chiedeva l’integrale annullamento di avvisi bonari che avevano liquidato interessi e irrogato sanzioni pecuniarie in relazione a IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2011. La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate dichiarando inammissibile il ricorso della società. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, ha depositato istanza di sospensione e poi documentazione relativa alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi della l. n. 197/2022, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio dopo il pagamento delle somme dovute.

La decisione

La Corte ha preso atto che la ricorrente aveva presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022, aveva indicato la pendenza del giudizio, aveva assunto l’impegno alla rinuncia e aveva poi depositato la comunicazione delle somme dovute e la ricevuta del pagamento. Ritenuto dunque integrato il presupposto normativo previsto dal comma 236, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 231, l. n. 197/2022

    I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive, nonché l'aggio, versando il capitale e le spese di procedura e notificazione.

    La norma consente la definizione agevolata dei carichi mediante pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e spese, con stralcio di interessi e sanzioni nei limiti previsti.

  • art. 1, comma 235, l. n. 197/2022

    Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione [...] rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione [...] e sceglie altresì il numero di rate.

    La volontà di accedere alla definizione agevolata deve essere espressa con dichiarazione telematica entro il termine previsto.

  • art. 1, comma 236, l. n. 197/2022

    Il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione [...] della documentazione attestante i pagamenti effettuati.

    L’estinzione del giudizio presuppone non solo la dichiarazione di adesione e l’impegno alla rinuncia, ma anche l’effettivo perfezionamento della definizione mediante prova del pagamento; in mancanza, il giudice revoca la sospensione.

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente aderisce alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione e documenta il perfezionamento della procedura con il pagamento delle somme dovute, il giudizio relativo a quei carichi deve essere dichiarato estinto.
  • Ai fini dell’estinzione del processo prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata, non basta la sola domanda di accesso alla procedura: occorre anche la produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati e l’effettivo perfezionamento della definizione.
  • La pendenza di un giudizio avente ad oggetto i carichi inclusi nella definizione agevolata comporta la sospensione del processo nelle more, ma l’esito finale dipende dall’avvenuto adempimento degli oneri previsti dalla legge.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.