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Sentenza

Sentenza n. 6194/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (sezione seconda), del 20 novembre 2023, n. 1293, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202404267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di cessazione dal servizio permanente e collocamento in congedo, con decorrenza dal 23 settembre 2020, per mancato riacquisto dell’idoneità fisica alla scadenza del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato il provvedimento deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 905 e 929 del codice dell’ordinamento militare e degli artt. 1 e 2 del d.m. n. 22680 del 18 aprile 2002, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, violazione del procedimento e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che, prima della maturazione del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea, avrebbe dovuto essere sottoposto a un nuovo e definitivo giudizio di idoneità fisica da parte della Commissione Medica Ospedaliera, in prossimità della scadenza del termine. Secondo l’appellante, l’omissione di tale accertamento gli avrebbe impedito di chiedere, in caso di giudizio negativo, il transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa. In appello ha inoltre contestato la ricostruzione del TAR, sostenendo che l’ultimo giudizio di inidoneità temporanea provenisse da un semplice ambulatorio medico-legale e non dall’organo competente, nonché che l’amministrazione avesse omesso gli accertamenti necessari in prossimità della scadenza dell’aspettativa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. In fatto, il limite massimo di aspettativa, pari a 730 giorni, scadeva il 22 settembre 2020. Prima di tale data, l’8 luglio 2020, il militare era stato giudicato temporaneamente non idoneo per 180 giorni dall’Infermeria Presidiaria di Taranto; tale valutazione era stata successivamente confermata il 7 agosto 2020 dalla Commissione Medica Centrale di Roma, che aveva ritenuto esaustiva la documentazione sanitaria senza necessità di ulteriori accertamenti. Il Consiglio di Stato ha quindi escluso il dedotto travisamento dei fatti: l’ultimo giudizio rilevante non proveniva soltanto dall’ambulatorio di Taranto, ma era stato confermato dall’organo medico centrale competente. L’accertamento era stato inoltre effettuato in sostanziale prossimità alla scadenza del periodo massimo di aspettativa, a meno di due mesi dalla stessa, ed era collegato a una condizione sanitaria per la quale il militare aveva intrapreso un percorso terapeutico, la cui conclusione era necessaria per verificare il recupero dell’idoneità. Non erano pertanto necessari ulteriori accertamenti diagnostici prima della scadenza. Il successivo giudizio della Commissione Medica Ospedaliera di Taranto del 15 dicembre 2020, che aveva escluso l’idoneità alla categoria della riserva, confermava comunque che il militare non aveva recuperato i requisiti fisici e sensoriali. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’appellante non aveva contestato in modo specifico la statuizione del TAR secondo cui l’art. 930 del codice dell’ordinamento militare non consente l’opzione per il transito nei ruoli civili nel mero caso di superamento del termine massimo di aspettativa, essendo tale facoltà collegata a un espresso giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato. L’appello è stato quindi respinto; le spese del grado sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 905 c.o.m.

    nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari

    La disposizione impone la tempestiva effettuazione degli accertamenti sanitari, ma non è stata interpretata come prescrizione di un ulteriore accertamento necessariamente coincidente con la scadenza del periodo massimo di aspettativa, quando un giudizio medico recente e adeguatamente motivato abbia già accertato la persistente temporanea inidoneità.

  • art. 929 c.o.m.

    se allo scadere di detto periodo massimo il militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente

    La norma costituisce la base del provvedimento di cessazione dal servizio permanente quando, alla scadenza del periodo massimo di aspettativa, non sia stato recuperato il requisito dell’idoneità fisica.

  • art. 930 c.o.m.

    La facoltà di optare per il transito nei ruoli civili è stata ritenuta riferibile al caso di espresso giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato e non al mero superamento del periodo massimo di aspettativa.

  • artt. 1 e 2 d.m. n. 22680 del 18 aprile 2002

    Sono richiamati tra le disposizioni asseritamente violate, ma la decisione non attribuisce loro una specifica interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • Ai fini della cessazione dal servizio permanente per mancato recupero dell’idoneità fisica alla scadenza del periodo massimo di aspettativa, non è necessario un ulteriore accertamento sanitario immediatamente coincidente con la scadenza quando, in prossimità di essa, esista un giudizio medico recente, espresso o confermato dall’organo competente, fondato su elementi clinici, anamnestici e documentali sufficienti.
  • L’obbligo di procedere tempestivamente agli accertamenti sanitari nelle ipotesi di aspettativa per infermità è soddisfatto quando l’amministrazione abbia effettuato, prima della scadenza del termine massimo, una valutazione sanitaria adeguatamente prossima e idonea a rappresentare la persistente mancanza dei requisiti fisici.
  • Quando l’inidoneità dipende da una condizione per la quale è stato avviato un percorso terapeutico o riabilitativo, ulteriori accertamenti finalizzati al recupero dell’idoneità possono essere rinviati alla conclusione del percorso, se prima di tale momento la condizione ostativa non può ritenersi risolta.
  • La facoltà di transito nei ruoli civili prevista dall’art. 930 del codice dell’ordinamento militare presuppone un espresso giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato e non opera per il solo superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità.
  • Il giudice d’appello non può riesaminare favorevolmente una statuizione della sentenza di primo grado non specificamente censurata, sicché la mancata contestazione della negazione della facoltà di transito nei ruoli civili impedisce di rimettere in discussione tale autonoma ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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