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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15204/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce dallo scioglimento della comunione ordinaria su un giardino e un'autorimessa siti in Palermo. Il tribunale aveva disposto la divisione del compendio attribuendo alcune quote in natura a uno dei condividenti e altre quote agli altri, con conguaglio. In appello uno dei comproprietari, poi ricorrente per cassazione anche quale erede di un'altra comproprietaria, ha contestato principalmente la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto inammissibile, ex art. 345 c.p.c., la produzione in secondo grado di una consulenza tecnica di parte redatta da un ingegnere, considerandola nuovo documento. Secondo il ricorrente, tale elaborato era una mera difesa tecnica, funzionale a sostenere la richiesta di rinnovazione della CTU e a criticare le due consulenze d'ufficio già espletate; inoltre la corte d'appello non avrebbe adeguatamente considerato la richiesta di rinnovo della CTU né la sopravvenuta diversa consistenza delle quote dopo il decesso di una delle condividenti. Il secondo motivo denunciava omessa o insufficiente motivazione sulla scelta del giudice di merito di aderire alle conclusioni del secondo CTU e sull'esclusione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, ma tale censura era subordinata al vaglio della relazione tecnica di parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che la consulenza tecnica di parte è una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonoma valenza probatoria, e quindi può essere prodotta anche in appello senza violare il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., purché non introduca nuovi fatti, domande o eccezioni ma si limiti a contestare l'attendibilità e la valutazione della CTU. Ha ritenuto errata la motivazione della corte d'appello, che aveva dichiarato inammissibile la relazione solo perché prodotta per la prima volta in appello e perché non erano state presentate osservazioni nella fase peritale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa tenendo conto della relazione tecnica di parte e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di nuovi documenti in appello non si applica alla consulenza tecnica di parte, qualificata come allegazione difensiva tecnica priva di autonomo valore probatorio.

  • art. 195 c.p.c.

    Il termine per le osservazioni alla CTU ha natura ordinatoria e acceleratoria; la sua mancata utilizzazione non preclude la successiva formulazione di contestazioni tecniche nel giudizio e in appello, se non si tratta di eccezioni di nullità del procedimento peritale.

  • artt. 156 e 157 c.p.c.

    Le eventuali doglianze sulla ritualità del procedimento peritale, se integrate da nullità relative, seguono il loro specifico regime e si distinguono dalle semplici contestazioni tecniche sul contenuto della CTU.

  • art. 175 c.p.c.

    Il giudice può, nell'esercizio dei poteri di direzione del processo, assegnare termini funzionali al subprocedimento peritale, ma la loro inosservanza non impedisce automaticamente contestazioni successive.

  • art. 88 c.p.c.

    Il comportamento processuale delle parti deve essere improntato a lealtà e probità; la Corte richiama tale dovere in relazione alla valutazione di eventuali contestazioni tardive.

  • art. 92 c.p.c.

    primo comma, ultima parte

    La condotta processuale delle parti può essere considerata dal giudice nella regolamentazione delle spese di lite.

  • art. 111 Cost.

    Il richiamo è utilizzato per collegare il comportamento processuale delle parti al principio di ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • La consulenza tecnica di parte ha natura di difesa tecnica e non di mezzo di prova autonomo: perciò può essere prodotta per la prima volta in appello, senza che operi il divieto di nova documentale dell'art. 345 c.p.c., se serve a criticare le risultanze della CTU.
  • Le contestazioni e i rilievi critici alla consulenza tecnica d'ufficio, quando non attengano a nullità del procedimento peritale, possono essere formulati anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello; non è preclusivo il mancato deposito di osservazioni nel termine assegnato in fase peritale.
  • Il giudice di merito non può dichiarare inammissibile una consulenza tecnica di parte solo perché formata o prodotta in appello, ma deve verificarne il contenuto per stabilire se introduca nuove domande, eccezioni o fatti oppure se si limiti a contestazioni tecniche della CTU.
  • L'adesione del giudice alle conclusioni del consulente d'ufficio deve essere vagliata alla luce delle specifiche critiche tecniche tempestive o comunque ammissibili dedotte dalle parti; ove tali critiche siano state trascurate, la motivazione della decisione risulta viziata e impone nuovo esame in sede di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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