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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18389/2025 del 06/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava esclusivamente la liquidazione delle spese di giudizio effettuata dal giudice di appello tributario. Il contribuente aveva proposto appello solo sulla statuizione di compensazione delle spese contenuta nella decisione di primo grado, e la Corte tributaria regionale, accogliendo il gravame su questo punto, aveva condannato l’agente della riscossione al pagamento di un importo complessivo di 1.000 euro per competenze oltre accessori, senza distinguere le spese dei due gradi e le relative fasi. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il contribuente ha denunciato la violazione dell’art. 4 d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, delle tabelle allegate e dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la liquidazione fosse illegittima perché: a) effettuata globalmente per entrambi i gradi di giudizio, senza separata indicazione delle fasi; b) inferiore ai minimi tariffari; c) non coerente con il corretto scaglione di valore, che egli assumeva compreso tra 1.000,01 euro e 5.200,00 euro, con conseguente spettanza di compensi parametrati in misura media per ciascun grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che il giudice deve liquidare distintamente spese e compensi per ciascun grado di giudizio, indicando le voci in modo da consentire il controllo sulla correttezza del calcolo e sul rispetto dei parametri tabellari. Ha inoltre affermato che, dopo le modifiche normative richiamate, non è consentito scendere sotto i minimi tariffari e che la liquidazione deve avvenire sulla base delle tabelle vigenti al momento della conclusione dell’attività professionale. Poiché la sentenza impugnata aveva liquidato in modo unitario e senza adeguata specificazione l’importo dovuto, la Corte l’ha cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, affinché provveda a una nuova liquidazione delle spese, tenendo conto dell’attività effettivamente svolta e liquidando anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato utilizzato come norma-processuale di deduzione del motivo per violazione di legge in tema di liquidazione delle spese.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    la liquidazione delle spese deve rispettare i parametri previsti e, dopo le modifiche del d.m. 37/2018, non può scendere sotto i minimi tariffari.

  • d.m. 37/2018

    ha modificato il d.m. 55/2014, rafforzando l’inderogabilità dei valori minimi.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    regola la condanna alle spese nel processo tributario e viene richiamato quale parametro della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Nel liquidare le spese processuali, il giudice deve indicare separatamente compensi e spese per ciascun grado di giudizio, non essendo sufficiente una liquidazione globale e indistinta quando ciò impedisca il controllo sulla correttezza del calcolo.
  • La liquidazione delle spese deve essere motivata in modo almeno sintetico ma sufficiente a rendere verificabili i criteri adottati, soprattutto se il giudice riduce le somme richieste nella nota spese della parte vittoriosa.
  • Dopo le modifiche al d.m. 55/2014, i minimi tariffari applicabili allo scaglione pertinente hanno natura inderogabile e non è legittima una liquidazione al di sotto di tali valori.
  • Ai fini della liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, il valore della controversia si determina secondo il criterio del disputatum, con riferimento a quanto domandato nell’atto introduttivo o, in appello, a quanto specificamente impugnato.
  • Quando la liquidazione delle spese richiede una nuova valutazione dell’attività difensiva svolta e del relativo scaglione tariffario, la causa va rinviata al giudice di merito per il relativo accertamento.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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