Cassazione Penale, Sentenza n. 41801/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava in Cassazione la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione). Deduceva un'erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 1 L.F. e un vizio di motivazione: contestava che non fosse stato provato oltre ogni ragionevole dubbio il concorso nella distrazione dei cespiti aziendali e la fittizietà del debito di euro 75.000 attribuito alla Posada s.r.l.; sosteneva che l'acquisto di quote e dei beni fosse giustificato da un debito reale, richiamava conversazioni, pagamenti tracciati e dichiarazioni dei coimputati come elementi a suo favore, e lamentava l'omessa valutazione delle deduzioni di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito (tribunale e Corte d'appello) avessero fornito una ricostruzione esaustiva dei fatti e valutato correttamente le circostanze: la somma di 75.000 euro risultava riferibile ai singoli soci e non emergeva che fosse stata impiegata nell'interesse della società Posada, per cui la cessione dei beni alla persona del Cannavacciuolo non era giustificata come obbligo restitutorio della società. Tale ingiustificata fuoriuscita di beni è stata considerata integrativa del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e il Cannavacciuolo ritenuto principale artefice. Perciò il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1 L.F.
art. 216, comma 1, n. 1 L.F.
Norma penale fallimentare relativa alla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione: la Corte ha ritenuto che la fuoriuscita ingiustificata di beni dal patrimonio della società, acquisiti dal ricorrente e non giustificati da un debito effettivo della società, integri il reato previsto da questa norma
art. 611 cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150)
art. 611 cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150)
Regola la trattazione in Cassazione; qui il ricorso è stato trattato per iscritto in assenza di richiesta di trattazione orale, ai sensi della normativa richiamata
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di enunciazione e motivazione del motivo di ricorso davanti alla Corte di Cassazione; il motivo è stato valutato nei limiti da tale norma
Prevede conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, trattandosi di inammissibilità per profili di colpa, all'ammenda a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per la configurazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è necessario dimostrare non solo la sottrazione di beni dal patrimonio sociale ma anche l'assenza di una giustificazione valida (es. debito reale della società) e, in concreto, lo scopo di recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto vantaggio.
- La qualificazione di un'operazione come distrattiva può fondarsi su una valutazione complessiva delle circostanze (contratti preliminari, intestazioni, flussi finanziari, riferimenti documentali) e non richiede che vi sia una prova assoluta di dolo esplicito se le deduzioni fattuali appaiono congruenti e coerenti tra loro.
- Se il pagamento o la somma versata risulta intestata a soci in via personale e non alla società, i giudici possono ritenere che l'eventuale obbligazione formatasi sia personale dei soci e dunque non giustifichi la fuoriuscita di beni dal patrimonio sociale.
- Le censure di merito che richiedono una rivalutazione integrale della prova difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione: la Corte di legittimità verifica la correttezza giuridica e la logica della motivazione dei giudici di merito, non riesamina i fatti oltre i limiti di legge.
- Per impugnare efficacemente una sentenza in Cassazione è necessario dimostrare errori di diritto o vizio logico nella motivazione (contraddittorietà, mancanza di motivazione su punti decisivi), non limitarsi a proporre una diversa lettura alternativa dei fatti.
- Documentazione oggettiva (tracciabilità dei pagamenti, contratti registrati, inventari del curatore) è determinante: se manca prova che somme siano state utilizzate nell'interesse della società, la cessione dei beni può essere ritenuta ingiustificata.
- Le decisioni dei giudici di merito, quando corredate da argomentazione puntuale e coerente, sono difficilmente scalfibili in Cassazione; la mancanza di considerazione di deduzioni difensive va provata come effettiva omissione o illogicità nella motivazione.
- Le modifiche processuali (es. artt. procedurali che permettono trattazione scritta) impongono di curare per iscritto l'enunciazione dei mezzi di prova e dei motivi di diritto, poiché l'assenza di trattazione orale limita le possibilità di integrazione difensiva in sede di legittimità.
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