Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19624/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere per inosservanza del controllo. Il ricorrente deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo di non avere udito i citofoni e il telefono per ipoacusia (allegando certificato medico) e denunciando presunti malfunzionamenti del campanello/telefono; inoltre richiamava la deposizione del padre che confermava i problemi di udito.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui le ripetute e prolungate chiamate al citofono e al telefono (anche dieci minuti nel controllo del 20/10) in ora notturna escludono verosimilmente la presenza dell'indagato; il certificato medico è stato ritenuto poco probatorio (rilasciato successivamente, basato su esame antecedente del 2018, senza indicazione del grado di deficit) e le presunte anomalie degli apparecchi, se vere, avrebbero più fatto emergere l'inadeguatezza del domicilio come luogo di restrizione che giustificarebbe la sostituzione della misura. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; annotazioni alla cancelleria per gli adempimenti di legge (art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma sulla competenza e sui provvedimenti del Tribunale in sede di riesame; richiamata come base procedurale per l'ordinanza impugnata.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Prevede la facoltà di sostituire la misura cautelare; applicata per la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere per violazione delle prescrizioni.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. e successive modificazioni)

    Richiamato in relazione agli adempimenti di memoria scritta del Procuratore Generale; uso procedurale nella fase di esame del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di comunicazione alla cancelleria dopo la decisione; prevista trasmissione degli atti per gli effetti di legge.

  • Cass. sez. 6, n. 19259 del 27/03/2014 (Dolce, Rv 260938)

    sez. 6 n. 19259 del 27/3/2014, Dolce, Rv 260938

    Giurisprudenza che stabilisce il principio secondo cui il detenuto agli arresti domiciliari è tenuto a mantenere efficienti gli strumenti che permettono i controlli (campanello, citofono, telefono); l'assenza di risposta a ripetuti controlli legittima la presunzione di trasgresione della misura.

Massime di principio

  • Chi è sottoposto agli arresti domiciliari ha l'onere di assicurare il funzionamento degli strumenti che consentono i controlli (citofono, campanello, telefono); la mancata reperibilità per tali canali può giustificare la revoca o la aggravamento della misura
  • I controlli ripetuti e prolungati, soprattutto in orario notturno, e il mancato riscontro sono elementi di esperienza che legittimano la conclusione di assenza dal domicilio, salvo prova convincente e documentale contraria
  • Un certificato medico prodotto successivamente, basato su esami datati e privo di indicazioni sul grado di invalidità uditiva, è insufficiente a contrastare la presunzione di inosservanza derivante dagli accertamenti di polizia
  • La dedotta non funzionalità degli apparecchi di segnalazione, se provata, più che giustificare l'assenza potrebbe evidenziare l'inadeguatezza del domicilio come luogo di restrizione e quindi concorrere alla legittimità della sostituzione della misura
  • Le valutazioni di fatto del giudice del merito (Tribunale del riesame) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se motivate con argomentazioni logiche e basate su regole di esperienza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.