Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/06/2019 n. 5264 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 152/2019 AVVISO DI ACCERTAMENTO - Imposta sulla pubblicità - Soggetto passivo - Obbligazione Solidale - Validità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2012 e alla sanzione per omessa dichiarazione, contestando principalmente la propria legittimazione passiva, l'assenza di un previo accertamento nei confronti del proprietario degli impianti, il calcolo dell'imposta su base annuale anziché per il solo periodo di esposizione, la mancata indicazione o allegazione della delibera tariffaria comunale e alcuni profili relativi alla prova delle affissioni.

La decisione

La Commissione tributaria ha respinto l'appello e confermato l'avviso. Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 507/1993, il soggetto che dispone del mezzo pubblicitario è obbligato in via principale, mentre il soggetto che produce o vende la merce pubblicizzata è obbligato solidalmente. Tale solidarietà non comporta un beneficio di preventiva escussione o un ordine di accertamento: il Comune può quindi notificare l'avviso direttamente al soggetto pubblicizzato, senza aver previamente accertato la posizione del proprietario dell'impianto. L'imposta è stata ritenuta correttamente calcolata su base annuale, poiché la mancata presentazione della dichiarazione impediva di applicare una durata ridotta. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione dell'avviso, senza necessità di allegare la delibera generale sulle tariffe. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.200, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • Art. 6 del d.lgs. n. 507/1993

    Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

    La norma configura una responsabilità solidale tra il titolare o utilizzatore del mezzo pubblicitario e il soggetto pubblicizzato. Il Comune può agire direttamente contro quest'ultimo, senza previa o contestuale notifica di un avviso al coobbligato principale; resta salvo il diritto di rivalsa.

  • Art. 5 e seguenti del d.lgs. n. 507/1993

    Il presupposto dell'imposta è individuato nel mezzo disponibile.

    L'imposta riguarda la disponibilità di un mezzo destinato all'uso pubblicitario e non soltanto l'effettivo utilizzo concreto del mezzo.

  • Art. 8 del d.lgs. n. 507/1993

    Dichiarazione prevista per l'imposta sulla pubblicità.

    La presentazione della dichiarazione consente all'amministrazione di verificare la durata dell'esposizione e, ove previsto, di applicare l'imposta per un periodo inferiore all'anno.

  • Art. 12 del d.lgs. n. 507/1993

    L'imposta è applicata su base annuale.

    In assenza della dichiarazione necessaria a documentare un'esposizione temporanea, il Comune può determinare il tributo su base annuale.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000

    L'obbligo di allegazione riguarda gli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o conoscibili dal contribuente; non si estende normalmente agli atti generali soggetti a pubblicità legale, come le delibere tariffarie comunali.

  • Art. 53 della Costituzione

    Il principio di capacità contributiva non impedisce di porre l'obbligazione tributaria anche a carico di soggetti diversi dal debitore principale, purché non siano estranei al presupposto dell'imposta. Il soggetto che svolge l'attività economica pubblicizzata presenta un collegamento sufficiente con il tributo.

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni tributarie solidali, l'amministrazione può normalmente notificare l'accertamento a uno qualsiasi dei coobbligati, senza dover prima agire contro il debitore principale.
  • Per l'imposta sulla pubblicità, il soggetto la cui attività, merce o servizio è pubblicizzato può essere chiamato a pagare anche se non è proprietario dell'impianto o del mezzo pubblicitario.
  • La solidarietà consente al soggetto che paga di rivalersi sul debitore principale o sull'altro coobbligato, ma non gli permette di pretendere che il Comune agisca prima contro quest'ultimo.
  • Se si vuole ottenere una tassazione limitata a un periodo inferiore all'anno, è essenziale presentare tempestivamente la dichiarazione prevista dalla normativa e conservare la documentazione sulla durata effettiva dell'esposizione.
  • Le delibere comunali sulle tariffe, in quanto atti generali soggetti a pubblicità legale, non devono necessariamente essere allegate all'avviso, purché l'atto indichi in modo comprensibile criteri, superficie, tariffa e calcolo dell'imposta.
  • La contestazione della durata dell'affissione o dell'inesistenza del mezzo pubblicitario deve essere supportata da elementi concreti; la mera contestazione formale dei poteri dell'accertatore può essere irrilevante se l'esistenza dell'affissione non viene realmente negata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.