Sentenza del 13/06/2019 n. 50 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Avviso di accertamento - Società concessionaria - Sottoscrizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'avviso di accertamento perché sottoscritto mediante indicazione a stampa del nominativo del responsabile, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995. In particolare, veniva messo in discussione se tale modalità fosse applicabile a un atto formato dalla società concessionaria e sottoscritto dall'Amministratore Unico, anziché direttamente da un dirigente o funzionario dell'amministrazione comunale.
La decisione
La sottoscrizione dell'avviso è stata ritenuta valida. L'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile è legittima per gli atti prodotti mediante sistemi informativi automatizzati e può essere utilizzata anche dalla società concessionaria incaricata dal Comune della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione del tributo. La qualità di concessionario e l'esistenza della convenzione con l'ente locale consentono alla società di operare nell'ambito delle funzioni affidatele; pertanto, l'avviso non è nullo per il solo fatto di essere stato sottoscritto dall'Amministratore Unico con le modalità automatizzate previste dalla legge.
Norme richiamate
Art. 1, comma 87, legge n. 549/1995
Prevede, per gli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati, l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile in luogo della sottoscrizione autografa.
La norma consente una modalità di sottoscrizione semplificata e automatizzata, purché sia individuabile il soggetto responsabile dell'atto. Tale disciplina è applicabile anche agli atti emessi da un concessionario che agisce per conto dell'ente impositore.
Convenzione tra Comune e società concessionaria
La convenzione costituisce il fondamento dell'affidamento alla società delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione del tributo, legittimandola a formare e sottoscrivere gli atti nell'ambito delle funzioni conferite.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non è invalido per la sola assenza della firma autografa quando la legge consente la formazione automatizzata dell'atto e contiene l'indicazione a stampa del responsabile.
- Le modalità di sottoscrizione automatizzata possono essere utilizzate anche da una società concessionaria, purché operi sulla base di un valido incarico o di una convenzione con l'ente impositore.
- Per contestare efficacemente l'atto occorre dimostrare non soltanto l'assenza della firma autografa, ma la mancanza dei presupposti normativi, dell'individuazione del responsabile o del potere del concessionario di emettere l'accertamento.
- La validità formale dell'avviso deve essere valutata considerando la disciplina speciale applicabile agli atti automatizzati e il rapporto di affidamento tra amministrazione pubblica e concessionario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 giu 2019Sentenza del 13/06/2019 n. 125 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 13 giu 2019Sentenza del 13/06/2019 n. 262 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 13 giu 2019Sentenza del 13/06/2019 n. 475 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 13 giu 2019Sentenza del 13/06/2019 n. 476 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 13 giu 2019Sentenza del 13/06/2019 n. 482 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 13 giu 2019Sentenza del 13/06/2019 n. 490 - Corte di Giustizia UE
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →