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Sentenza

Sentenza del 13/06/2019 n. 482 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisdizione - accise - addizionale sull'energia elettrica - istanza di rimborso - consumatore finale - legittimazione - non sussiste - competenza del giudice tributario - non sussiste - giurisdizione del giudice ordinario - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso di 40.920 euro versati, tra gennaio 2010 e ottobre 2011, come addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ritenendo tale prelievo incompatibile con la normativa dell'Unione europea e indebitamente incluso nelle fatture del fornitore. Sosteneva di essere legittimata a chiedere direttamente all'Amministrazione il rimborso ai sensi dell'art. 14, comma 2, del TUA. L'Agenzia eccepiva invece che il consumatore finale non è il soggetto passivo dell'accisa e che il suo rapporto con il fornitore è privatistico, con conseguente competenza del giudice ordinario.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario. Il fornitore è l'unico soggetto passivo dell'accisa e il rapporto tributario diretto intercorre esclusivamente tra fornitore ed Erario; il consumatore, che abbia pagato il tributo attraverso il prezzo della fornitura, può eventualmente agire civilmente contro il fornitore per la restituzione della quota indebitamente addebitata, ai sensi dell'art. 2033 c.c. È stata inoltre rilevata l'assenza di prova dell'effettivo versamento dell'accisa all'Erario. Le ulteriori questioni sulla compatibilità europea dell'addizionale sono state dichiarate assorbite. Spese di lite integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 2, del Testo Unico delle Accise, d.lgs. n. 504/1995

    L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata.

    La norma riguarda il rimborso tributario richiesto nell'ambito del rapporto tra Amministrazione finanziaria e soggetto passivo dell'accisa. Secondo la decisione, non consente al consumatore finale, che abbia sostenuto economicamente il costo tramite il prezzo, di agire direttamente contro l'Erario.

  • Art. 53 del Testo Unico delle Accise, d.lgs. n. 504/1995

    Individua i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica. Il fornitore è considerato il soggetto passivo d'imposta, anche quando trasferisce economicamente l'onere sul consumatore.

  • Art. 2033 del codice civile

    Disciplina la ripetizione dell'indebito oggettivo. La richiesta del consumatore per ottenere la restituzione della quota di prezzo corrispondente al tributo eventualmente non dovuto deve essere proposta in sede civile contro il fornitore.

  • Art. 18, comma 5, d.lgs. n. 68/2011

    Ha disposto la soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, circostanza richiamata dalla ricorrente per sostenere l'incompatibilità del prelievo con il diritto dell'Unione europea.

  • Art. 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE

    È stato invocato per valutare se l'addizionale costituisse un'altra imposta indiretta ammessa solo in presenza di finalità specifiche diverse da quelle di bilancio. La Commissione non ha esaminato nel merito la questione, ritenendola assorbita dal difetto di giurisdizione.

  • Art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

    La ricorrente ne ha chiesto l'applicazione mediante rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, ma la richiesta non è stata esaminata perché il giudice tributario si è dichiarato privo di giurisdizione.

  • Sentenza della Corte di giustizia UE, 20 ottobre 2011, causa C-94/10

    È stata richiamata per affermare che lo Stato può rifiutare il rimborso diretto all'acquirente che abbia sopportato economicamente l'imposta, purché il diritto interno gli garantisca un'azione civile di ripetizione contro il soggetto passivo che gli ha trasferito l'onere.

Massime di principio

  • Nel sistema delle accise, il consumatore finale che paga l'imposta incorporata nel prezzo non diventa automaticamente soggetto passivo né acquista, per ciò solo, la legittimazione a chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria.
  • Occorre distinguere il rapporto tributario tra Erario e soggetto passivo formalmente obbligato dal rapporto contrattuale tra fornitore e cliente. Le controversie del primo tipo spettano al giudice tributario; quelle relative alla restituzione del prezzo al cliente spettano, di regola, al giudice ordinario.
  • La domanda del consumatore deve essere normalmente qualificata come ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. contro il fornitore, non come rimborso di tributo ex art. 14 del TUA.
  • Le fatture dimostrano l'addebito del costo al cliente, ma possono non dimostrare l'effettivo versamento dell'accisa all'Erario; tale prova può essere necessaria per una domanda di rimborso tributario.
  • Prima di discutere la compatibilità dell'imposta con il diritto dell'Unione europea, è necessario verificare la legittimazione delle parti e la giurisdizione del giudice adito. Se manca la giurisdizione tributaria, le questioni sostanziali e il rinvio pregiudiziale possono restare assorbiti.

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