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Sentenza

Sentenza del 13/06/2019 n. 262 - Comm. Trib. Prov. Imperia

PROCESSO TRIBUTARIO - ricorso introduttivo - copia notificata all'Ufficio - mancanza di sottoscrizione - copia depositata in Commissione - sottoscritta - inammissibilità del ricorso - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito d'impresa dell'anno 2013 da euro 9.433 a euro 122.804, contestando sia l'inammissibilità del ricorso per asserita mancanza di sottoscrizione, sia nel merito la ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi derivante dalla presunta vendita non fatturata di pneumatici. L'Ufficio aveva rilevato incongruenze tra i documenti di passaggio di magazzino e le fatture, basse percentuali di ricarico, redditi anormalmente contenuti e l'esistenza di un magazzino non dichiarato.

La decisione

La Commissione ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità: la copia notificata all'Ufficio era priva di firma, ma l'originale depositato presso la Commissione risultava regolarmente sottoscritto. Nel merito, ha ritenuto legittimo il metodo analitico-induttivo e fondate le presunzioni di ricavi non contabilizzati, ma ha ridotto il maggior reddito accertabile da euro 113.371 circa a euro 9.001,30, sulla base dell'esito della verifica svolta nei confronti della società fornitrice. Il ricorso è stato quindi accolto solo parzialmente e le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 12, 18, comma 4, e 22, comma 2

    Ai fini dell'applicazione della sanzione di inammissibilità del ricorso introduttivo [...] l'omessa sottoscrizione dell'atto deve essere intesa in senso restrittivo, ossia come mancanza radicale del requisito imposto dalla legge.

    L'inammissibilità per mancata sottoscrizione ricorre solo quando manca radicalmente la firma dell'atto rilevante. Non è sufficiente che la firma manchi nella copia notificata all'Ufficio, se l'originale depositato presso la Commissione è sottoscritto e conforme.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    L'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento analitico-induttivo anche quando la contabilità è formalmente regolare, purché disponga di presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a porre in dubbio la completezza e fedeltà delle scritture.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, comma 2, lett. d)

    La regola sulla fatturazione dei beni consegnati o spediti in esecuzione di un contratto estimatorio non è stata applicata, poiché il giudice ha ritenuto le relative clausole utilizzate in frode alla legge e quindi non opponibili per giustificare il differimento della fatturazione.

  • Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 10282/2013

    L'omessa sottoscrizione dell'atto deve essere intesa in senso restrittivo [...] la quale non ricorre allorché sia priva della firma solo la copia dell'atto, notificata all'ufficio finanziario, purché l'originale del ricorso sia stato sottoscritto e depositato.

    Il principio distingue tra l'originale depositato, che deve essere sottoscritto, e la copia notificata all'Ufficio, per la quale rileva principalmente la conformità all'originale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancanza della firma nella sola copia notificata all'Amministrazione non comporta automaticamente l'inammissibilità, se l'originale depositato in giudizio è regolarmente sottoscritto.
  • L'accertamento analitico-induttivo può essere legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando l'Ufficio dimostra anomalie mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • La prova documentale prodotta ex post dal contribuente deve consentire una riconciliazione certa e individualizzata dei beni; fatture riferite soltanto a prodotti dello stesso tipo, ma non identificabili singolarmente, possono non essere sufficienti.
  • Nei rapporti di conto vendita o contratto estimatorio è essenziale una tracciabilità puntuale delle merci consegnate, vendute e restituite. L'assenza di registrazioni dettagliate può rafforzare la presunzione di ricavi non dichiarati.
  • Quando emergono elementi verificati anche nei confronti di soggetti collegati o fornitori, il giudice può utilizzarli per rideterminare in misura più contenuta il maggior reddito, evitando che l'accertamento ecceda quanto effettivamente provato.

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