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Sentenza

Sentenza del 13/06/2019 n. 125 - Comm. Trib. Prov. Alessandria

Indeducibilità quota ammortamento dell'avviamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa fiscale è stata ritenuta legittima: la quota annuale di ammortamento dell'avviamento da conferimento non è risultata deducibile ai fini IRES e IRAP nel caso esaminato. Ne consegue il riconoscimento della posizione dell'Amministrazione finanziaria e il rigetto della contestazione della società contribuente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità fiscale della quota di ammortamento dell'avviamento iscritto a seguito del conferimento di un ramo d'azienda. La società ricorrente contestava la tassazione ai fini IRES e IRAP della quota annuale, ritenendo applicabile il regime di deduzione dell'avviamento. È stato invece ritenuto rilevante che la deduzione fosse stata operata nell'ambito della cessione del ramo d'azienda da una società di capitali a un'altra e che, in tale situazione, non trovassero applicazione le esenzioni richiamate dal TUIR e dal TUEL.

Norme richiamate

  • TUIR

    Le esenzioni previste dal Testo unico delle imposte sui redditi non sono state ritenute applicabili alla fattispecie, con conseguente legittimità della tassazione della quota di ammortamento dell'avviamento.

  • TUEL

    Le disposizioni agevolative richiamate non sono state considerate applicabili al conferimento o alla cessione del ramo d'azienda oggetto della controversia.

  • IRES

    La quota di ammortamento dell'avviamento è stata considerata fiscalmente indeducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società.

  • IRAP

    La medesima quota è stata assoggettata a tassazione anche ai fini IRAP, secondo la ricostruzione accolta nella sentenza.

Massime di principio

  • La deducibilità civilistica di una quota di ammortamento dell'avviamento non comporta automaticamente la sua deducibilità fiscale: occorre verificare il titolo giuridico dell'operazione e le specifiche norme tributarie applicabili.
  • Quando l'avviamento deriva da un conferimento o da una cessione di ramo d'azienda tra società, il regime fiscale deve essere esaminato distinguendo l'operazione originaria dal successivo ammortamento contabile.
  • Le agevolazioni o esenzioni fiscali non possono essere applicate in via analogica: il contribuente deve dimostrare che la fattispecie concreta rientri espressamente nei presupposti normativi.
  • In assenza di una specifica disposizione che riconosca la deduzione, l'Amministrazione finanziaria può recuperare a tassazione le quote di ammortamento dell'avviamento sia ai fini IRES sia ai fini IRAP.

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