Sentenza del 13/06/2019 n. 125 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Indeducibilità quota ammortamento dell'avviamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale è stata ritenuta legittima: la quota annuale di ammortamento dell'avviamento da conferimento non è risultata deducibile ai fini IRES e IRAP nel caso esaminato. Ne consegue il riconoscimento della posizione dell'Amministrazione finanziaria e il rigetto della contestazione della società contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità fiscale della quota di ammortamento dell'avviamento iscritto a seguito del conferimento di un ramo d'azienda. La società ricorrente contestava la tassazione ai fini IRES e IRAP della quota annuale, ritenendo applicabile il regime di deduzione dell'avviamento. È stato invece ritenuto rilevante che la deduzione fosse stata operata nell'ambito della cessione del ramo d'azienda da una società di capitali a un'altra e che, in tale situazione, non trovassero applicazione le esenzioni richiamate dal TUIR e dal TUEL.
Norme richiamate
TUIR
Le esenzioni previste dal Testo unico delle imposte sui redditi non sono state ritenute applicabili alla fattispecie, con conseguente legittimità della tassazione della quota di ammortamento dell'avviamento.
TUEL
Le disposizioni agevolative richiamate non sono state considerate applicabili al conferimento o alla cessione del ramo d'azienda oggetto della controversia.
IRES
La quota di ammortamento dell'avviamento è stata considerata fiscalmente indeducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società.
IRAP
La medesima quota è stata assoggettata a tassazione anche ai fini IRAP, secondo la ricostruzione accolta nella sentenza.
Massime di principio
- La deducibilità civilistica di una quota di ammortamento dell'avviamento non comporta automaticamente la sua deducibilità fiscale: occorre verificare il titolo giuridico dell'operazione e le specifiche norme tributarie applicabili.
- Quando l'avviamento deriva da un conferimento o da una cessione di ramo d'azienda tra società, il regime fiscale deve essere esaminato distinguendo l'operazione originaria dal successivo ammortamento contabile.
- Le agevolazioni o esenzioni fiscali non possono essere applicate in via analogica: il contribuente deve dimostrare che la fattispecie concreta rientri espressamente nei presupposti normativi.
- In assenza di una specifica disposizione che riconosca la deduzione, l'Amministrazione finanziaria può recuperare a tassazione le quote di ammortamento dell'avviamento sia ai fini IRES sia ai fini IRAP.
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