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Sentenza

Sentenza del 13/06/2019 n. 476 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Registro - ipotecarie e catastali - atti di divisione di comunione immobiliare ereditaria - conguaglio in denaro - rinuncia - tassazione come atti traslativi - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la corretta tassazione di un atto di divisione ereditaria immobiliare tra il padre M.G. e i figli Davide e Monica. Poiché i beni non erano divisibili in natura in modo corrispondente alle quote, ai figli furono assegnati determinati immobili mentre al padre spettava, oltre all'usufrutto, un conguaglio di 99.133,33 euro. Il padre rinunciò al conguaglio con intento liberale a favore dei figli. L'Agenzia delle Entrate qualificò tale operazione come una vendita immobiliare, sostenendo che la parte eccedente della divisione dovesse essere assoggettata alle aliquote degli atti traslativi ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 131/1986. I contribuenti sostennero invece che il conguaglio non rappresentava un trasferimento immobiliare eccedente le quote, ma una liberalità da tassare, ove dovuta, secondo la disciplina delle donazioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole ai contribuenti. Ha stabilito che, quando ciascun condividente riceve beni o valori corrispondenti alla propria quota, l'atto conserva natura dichiarativa e si applica la tassazione propria degli atti di divisione, non quella degli atti traslativi. Il conguaglio spettante al padre, da lui rinunciato con intento liberale a favore dei figli, non può essere qualificato come vendita immobiliare, ma costituisce una liberalità riconducibile alla disciplina delle donazioni. L'avviso di liquidazione che applicava la tassazione degli atti di vendita è stato quindi ritenuto illegittimo. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 34 del d.P.R. n. 131/1986, Testo unico dell'imposta di registro

    La tassazione come atto traslativo si applica quando a un condividente sono assegnati beni per un valore eccedente quello spettantegli e limitatamente alla parte eccedente.

    La norma non guarda alla provenienza del denaro utilizzato per il conguaglio, ma al rapporto tra il valore dei beni assegnati e il valore della quota di diritto. Se non vi è attribuzione eccedente, l'atto resta una divisione e non diventa una vendita.

  • Art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato dall'Agenzia delle Entrate per sostenere l'applicazione delle aliquote previste per gli atti traslativi immobiliari alla parte di conguaglio ritenuta eccedente.

  • Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni

    La rinuncia al conguaglio effettuata dal padre con intento liberale a favore dei figli è stata qualificata come donazione o liberalità, da assoggettare alla relativa disciplina fiscale e da considerare, secondo quanto dedotto dai contribuenti, anche ai fini successori.

  • Art. 20 del d.P.R. n. 131/1986

    La questione era stata prospettata dai contribuenti, ma la Commissione non ha ritenuto necessario esaminarla perché la controversia è stata risolta sulla base della corretta qualificazione della divisione e del conguaglio.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 20119/2012

    In caso di scioglimento della comunione mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, ove i condividenti abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione e non l'aliquota degli atti traslativi.

    Il principio conferma che la tassazione come vendita riguarda esclusivamente l'eventuale valore attribuito oltre la quota spettante, non il semplice conguaglio necessario a riequilibrare le assegnazioni.

Massime di principio

  • In una divisione ereditaria o di comunione, occorre confrontare il valore effettivamente attribuito a ciascun condividente con il valore della sua quota di diritto.
  • Se ciascun condividente riceve un valore complessivamente equivalente alla propria quota, l'atto mantiene natura divisionale e non deve essere tassato come vendita immobiliare.
  • La tassazione come atto traslativo opera soltanto per l'eventuale eccedenza di valore attribuita a un condividente rispetto alla sua quota, e limitatamente a tale eccedenza.
  • La provenienza del denaro utilizzato per il conguaglio non è decisiva: rileva il valore delle attribuzioni rispetto alle quote.
  • Se il condividente rinuncia al conguaglio con intento liberale, la rinuncia può integrare una donazione o liberalità a favore degli altri condividenti, da valutare secondo la disciplina delle donazioni e, eventualmente, delle successioni.
  • La qualificazione fiscale deve basarsi sul contenuto economico e giuridico dell'operazione, non esclusivamente sulla presenza di un conguaglio in denaro o sulla sua mancata corresponsione.

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