Sentenza del 13/06/2019 n. 475 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Processo tributario - atti impugnabili - rigetto interpello disapplicativo - legittimità - non sussiste - conseguenze - inammissibilità del ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di interpello disapplicativo. Chiedeva la disapplicazione dei limiti alla deducibilità dei costi automobilistici previsti dall’art. 164 del TUIR e dei limiti alla detrazione IVA previsti dall’art. 19-bis 1 del D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che una delle autovetture era utilizzata esclusivamente per l’attività professionale e che il riaddebito dei relativi costi ai clienti determinava una doppia imposizione. L’Agenzia sosteneva invece che tali norme fossero disposizioni di sistema e forfetarie, non norme antielusive specifiche, e che la risposta all’interpello non fosse autonomamente impugnabile.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello incidentale dell’Agenzia e ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo. Ha ritenuto che la risposta all’interpello sia un mero parere consultivo, privo di natura provvedimentale, autoritativa ed esecutiva, non vincolante per il contribuente e incapace di produrre effetti diretti e immediati sulla sua posizione tributaria. La questione relativa all’effettivo utilizzo professionale o promiscuo dell’autovettura avrebbe potuto essere valutata solo nell’ambito di un eventuale atto impositivo. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 11 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La risposta all’interpello resa dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212/2000 deve ritenersi mero parere.
La risposta all’interpello, inclusa quella resa su un’istanza disapplicativa, ha natura consultiva e non costituisce un atto impositivo o un provvedimento immediatamente lesivo.
Art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973
La disapplicazione è riferibile alle norme antielusive specifiche che limitano deduzioni o detrazioni; secondo la decisione, non si applica alle limitazioni forfetarie e sistematiche previste per i costi delle autovetture.
Art. 164, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La disposizione stabilisce limiti forfetari alla deducibilità dei costi dei veicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni. La Commissione ha ritenuto che tali limiti non abbiano natura di norma antielusiva specifica disapplicabile.
Art. 19-bis 1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 633/1972
La disposizione limita la detraibilità dell’IVA relativa ai veicoli e alle relative spese. La valutazione concreta sull’utilizzo esclusivo o promiscuo del veicolo non può essere definita nell’ambito dell’interpello disapplicativo, ma può essere esaminata in un eventuale procedimento di accertamento.
Art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 156/2015
Le risposte alle istanze di interpello non sono autonomamente impugnabili, salvo quelle relative a specifiche istanze di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 212/2000, impugnabili insieme all’eventuale atto impositivo.
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
L’elenco degli atti impugnabili nel processo tributario non comprende, in via generale, la risposta negativa a un interpello disapplicativo, poiché essa non incide direttamente sull’entità del debito tributario.
Art. 100 del codice di procedura civile
È stato richiamato dall’Agenzia in relazione alla carenza di interesse ad agire, poiché il contribuente non può ottenere, tramite l’impugnazione autonoma dell’interpello, la disapplicazione delle norme tributarie.
Articoli 3 e 53 della Costituzione
Il contribuente aveva dedotto una possibile violazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva per effetto della doppia imposizione; la Commissione non ha esaminato nel merito tale censura, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.
Massime di principio
- La risposta negativa a un interpello, di regola, non è autonomamente impugnabile perché costituisce un parere e non un atto impositivo immediatamente lesivo.
- Il contribuente non è obbligato a conformarsi alla risposta dell’Agenzia, ma potrà subire le conseguenze fiscali della propria scelta in un successivo atto di accertamento.
- Le contestazioni sulla concreta destinazione professionale o personale di un bene richiedono un accertamento fattuale e, normalmente, possono essere fatte valere contro l’eventuale avviso di accertamento, non contro il solo interpello.
- La disapplicazione ex art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973 riguarda norme antielusive specifiche e non necessariamente limiti forfetari o norme di sistema adottate dal legislatore per determinare presuntivamente l’inerenza dei costi.
- Per tutelarsi, il contribuente dovrebbe documentare l’inerenza e l’utilizzo professionale del bene e impugnare tempestivamente l’eventuale atto impositivo, contestando in quella sede anche la legittimità dell’interpretazione applicata dall’Amministrazione.
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