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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24206/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma, per effetto della declaratoria di inammissibilità, la sentenza di condanna pronunciata nei precedenti gradi di giudizio per bancarotta patrimoniale per distrazione, con le aggravanti indicate.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta patrimoniale per distrazione, con contestazione della continuazione fallimentare e dell'aggravante del danno di rilevante gravità. L'unico motivo di ricorso deduceva vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale, ma la censura si limitava a riproporre argomenti già svolti in appello e già disattesi dal giudice di merito, senza una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata. La Corte ha inoltre rilevato l'aspecificità del ricorso per mancato adeguamento all'art. 581 c.p.p., perché l'atto non esplicitava il ragionamento a sostegno delle doglianze e non si correlava in modo effettivo alle ragioni della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso deve essere specifico e deve esplicitare le ragioni di critica alla decisione impugnata; la mancanza di correlazione con la sentenza censurata rende il motivo aspecifico e inammissibile.

  • art. 615 c.p.p.

    È richiamato solo indirettamente nel riferimento alla condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando si risolvono nella mera riproposizione di censure già formulate in appello e già confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del ricorso per cassazione richiede una critica argomentata e immediatamente correlata alle rationes decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente un approccio critico generico o meramente assertivo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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