Cassazione Penale, Ordinanza n. 24059/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato condannato in primo grado per resistenza a pubblico ufficiale; in appello la Corte di Napoli ha definito il giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., in parziale riforma, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e rideterminando la pena in mesi 10 di reclusione, confermando il resto. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse motivato in modo carente e insufficiente sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito della riduzione concordata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, trattandosi di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e in presenza di rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza, non è ammissibile denunciare con ricorso la violazione di legge e il difetto di motivazione con riferimento all'art. 129 c.p.p.; inoltre, quanto al trattamento sanzionatorio, la censura non era consentita poiché la pena concordata dalle parti non risultava illegale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo una inammissibilità incolpevole.
Norme richiamate
La sentenza di appello pronunciata con concordato sulle pena e sugli effetti del rito limita l'oggetto delle doglianze proponibili in cassazione, specie quando vi sia rinuncia ai motivi sulla colpevolezza.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
La violazione di legge processuale è stata dedotta, ma ritenuta non scrutinabile nel caso di sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. per i profili prospettati.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione è stato escluso come motivo utile di ricorso avverso la sentenza concordata, nei limiti in cui non si denunci una pena illegale.
Non può essere invocato nel ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p. quando vi sia stata rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza.
Reato oggetto della condanna confermata, ma non specificamente riesaminato nel merito in sede di legittimità.
Base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza resa all'esito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. incontra limiti particolarmente stringenti, specie se l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi attinenti alla colpevolezza.
- In tale evenienza non è consentito dedurre in cassazione la violazione dell'art. 129 c.p.p. per ottenere un vaglio nel merito della responsabilità già oggetto di rinuncia.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio non sono ammissibili quando la pena concordata tra le parti non presenti profili di illegalità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di incolpevole causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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