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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04199/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Roma per il reato di malversazione (art. 316-bis c.p.) contestando: a) la contraddittorietà del percorso logico della sentenza di merito e il travisamento delle emergenze probatorie; b) l'erronea interpretazione della fattispecie, nella misura in cui la Corte avrebbe ritenuto irrilevante la distrazione di parte delle somme erogate da Lazio Innova alla SEP (euro 180.728,44 su 365.091,32) benché tali somme fossero state usate per spese correnti estranee al progetto pubblicistico (la realizzazione di una "biocella"); c) l'omessa considerazione che per la configurabilità della malversazione è sufficiente che i fondi siano destinati ad una finalità diversa da quella pubblicistica e che non rileva la perdurante possibilità di realizzare l'opera quando sia già irrimediabilmente frustrata la finalità del finanziamento; d) in subordine, la possibilità di inquadrare le condotte come tentativo di malversazione, dato che le somme erano state distratte prima del completamento dell'opera.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Procuratore Generale. Il Collegio ha ritenuto che, alla luce degli elementi di fatto accertati in sede di merito, non risultasse perfezionato il reato di malversazione ex art. 316-bis c.p. al momento della decisione di abbandonare il progetto: il termine contrattuale per l'ultimazione non era ancora perentorio, non era stato previsto un conto dedicato né un obbligo di rendicontazione durante l'esecuzione, ed era stato acquisito un prototipo indicante un avanzamento del progetto. Pertanto, non si poteva affermare che la destinazione delle somme fosse divenuta definitivamente incompatibile con la finalità pubblicistica prima della scadenza o senza elementi che dimostrassero l'irreversibile frustrazione dell'obiettivo. Sul punto relativo al tentativo, la Corte ha ritenuto il ricorso carente perché mancavano sviluppi argomentativi e l'indicazione puntuale degli atti idonei univocamente a dimostrare il tentativo.

Norme richiamate

  • art. 316-bis cod. pen.

    La norma punisce la malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico per somme erogate per scopi pubblicistici. La Cassazione interpreta che il reato si consuma al momento della scadenza del termine essenziale previsto per la realizzazione dell'opera/servizio o prima, se diventa comunque impossibile destinare i fondi alla finalità pubblicistica (es. inosservanza di vincoli che rendono irreversibile la frustrazione della finalità). Tuttavia, la consumazione dipende dalle specifiche condizioni contrattuali e fattuali: se sussistono spazi concreti per completare l'opera (es. disponibilità di altre risorse, mancata perenzione del termine, assenza di conto dedicato o obblighi di rendicontazione) non si può ritenere perfezionato il reato.

  • Giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6: sentenze Crescenzi n.14874/2024, Parolini n.11732/2024, Cestari n.19851/2022, Sogliani n.28416/2022)

    La recente giurisprudenza chiarisce i criteri per individuare il momento consumativo della malversazione: o il termine contrattuale per l'ultimazione o, anteriormente, il momento in cui risulti impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica. Essa sottolinea la necessità di valutare le specifiche clausole contrattuali, l'eventuale obbligo di rendicontazione, l'esistenza di un conto dedicato e altre condizioni che possano dimostrare l'irreversibile frustrazione dell'obiettivo.

Massime di principio

  • Il reato di malversazione ex art. 316-bis c.p. si considera consumato di regola alla scadenza del termine contrattuale essenziale per la realizzazione dell'opera o, prima della scadenza, solo se emerge chiaramente l'impossibilità per il beneficiario di destinare i fondi allo scopo pubblico (es. condizioni contrattuali violate che rendono irreversibile la frustrazione della finalità).
  • La semplice distrazione temporanea di somme verso spese correnti non è automaticamente idonea a configurare la consumazione della malversazione se, al momento valutato, permangono concrete possibilità di completare il progetto (es. proroga del termine, prototipo acquisito, assenza di obblighi di rendicontazione intermedi).
  • Elementi che aggravano la posizione probatoria del beneficiario e facilitano la configurazione del reato: l'esistenza di un conto dedicato per i fondi, obblighi contrattuali stringenti di rendicontazione durante l'esecuzione, clausole che comportano l'obbligo di restituzione al venir meno di requisiti, e prove dell'impossibilità oggettiva di completare il progetto.
  • In mancanza di prove dell'irreversibile frustramento della finalità pubblicistica, il pubblico ministero deve considerare anche l'ipotesi del tentativo di malversazione; tuttavia, l'azione in tale chiave richiede un'argomentazione fattuale e giuridica precisa che indichi atti idonei e univoci verso la consumazione.
  • Nella valutazione complessiva occorre sempre tener conto delle specifiche clausole del finanziamento e della normativa di riferimento: disposizioni contrattuali e modalità di erogazione possono modificare il momento consumativo e la rilevanza penale di determinate condotte.

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