Cassazione Civile, Sentenza n. 889/2020 del 17/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
L’acquirente aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 26/2011, emesso dal Giudice di pace di Nicosia per il pagamento di 3.700 euro quale saldo del prezzo di un’autovettura. Sosteneva di avere pagato l’intero corrispettivo pattuito di 5.000 euro, in parte in contanti e in parte mediante compensazione con una fattura per prestazioni professionali rese a una persona indicata nel testo come C.S.A.; aveva inoltre eccepito la prescrizione presuntiva. Il Giudice di pace, con sentenza n. 38/2013, revocava il decreto per carenza della prova scritta necessaria alla sua emissione, ma condannava comunque l’acquirente a pagare 3.700 euro e compensava le spese. In appello, promosso dall’acquirente e con appello incidentale del venditore, il Tribunale di Enna, con sentenza n. 35/2016 depositata il 5 aprile 2016, confermava la revoca del decreto e, accogliendo il gravame dell’acquirente, riteneva provato il pagamento sulla base della dichiarazione di vendita del veicolo sottoscritta dal venditore, autenticata da pubblico ufficiale e recante l’indicazione del prezzo come pagato. Il venditore ricorreva per cassazione con un unico motivo, articolato in più profili: contestava che la quietanza atipica contenuta nella dichiarazione potesse esonerare l’acquirente dalla prova del pagamento e sosteneva che essa dovesse essere valutata insieme agli altri elementi istruttori, non come prova dirimente; censurava inoltre la revoca del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta, richiamando il riconoscimento del rapporto negoziale contenuto nell’opposizione, e lamentava il mancato riconoscimento degli interessi moratori e la compensazione delle spese di primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili le censure rivolte contro la sentenza del Giudice di pace, poiché l’effetto sostitutivo dell’appello fa sì che la sentenza del Tribunale superi e ponga nel nulla quella di primo grado. Ha rigettato la restante censura relativa alla decisione d’appello: il Tribunale non aveva attribuito efficacia decisiva alla sola dichiarazione di vendita, ma aveva valutato complessivamente le prove, considerando la dichiarazione prevalente rispetto agli altri elementi, valorizzando anche la mancata contestazione o diffida immediata che ci si sarebbe potuti attendere se il prezzo non fosse stato pagato e motivando l’inattendibilità del teste. Il ricorrente non aveva contestato specificamente tale valutazione complessiva e chiedeva, in sostanza, un nuovo esame del merito e delle prove, precluso in cassazione. Ricorso rigettato; nulla sulle spese di legittimità, poiché l’intimato non ha svolto attività difensiva. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per l’impugnazione, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per l’impugnazione, se dovuto.
La disposizione ha inserito nel D.P.R. n. 115/2002 la previsione dell’ulteriore contributo unificato, applicata dalla Corte in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le censure rivolte in cassazione contro la decisione di primo grado sono inammissibili quando questa sia stata sostituita dalla pronuncia d’appello, per effetto sostitutivo dell’impugnazione: l’oggetto del ricorso è la decisione resa in appello.
- La valutazione della prova può risultare da un apprezzamento complessivo degli elementi istruttori; non è fondata la censura che attribuisca al giudice una decisione basata su un unico elemento quando la motivazione mostra che quel dato è stato confrontato con le altre prove.
- La contestazione della valutazione complessiva delle prove, se mira a ottenere un nuovo apprezzamento del merito senza denunciare specificamente un vizio scrutinabile in cassazione, è estranea al giudizio di legittimità.
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