Cassazione Penale, Sentenza n. 26034/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mancini ha impugnato il decreto con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato il rigetto della richiesta di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (applicata con decreto del 4/2/2019). Ha dedotto che la motivazione del provvedimento fosse meramente apparente perché la Corte non avrebbe tenuto conto delle pronunce assolutorie successive riguardanti i reati di ricettazione e tentata violenza privata, reati che il ricorrente riteneva essere stati posti a fondamento dell'originaria misura. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, rilevando che la pericolosità del Mancini era stata motivata sulla base di una pluralità di condanne, carichi pendenti e pronunce di prescrizione per reati diversi (reati contro il patrimonio e reati lucrogenetici quali fallimentari, tributari, truffe e associazione per delinquere), che mantenevano inalterato il quadro di pericolosità anche dopo le assoluzioni invocate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 4 legge 27/12/1956, n.1423 richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, legge n.575/1965) e che non è sindacabile in Cassazione l'illogicità manifesta della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) se non quando si tratti di motivazione inesistente o meramente apparente. La Corte ha ritenuto che la Corte di Appello di Roma si fosse effettivamente confrontata con le assoluzioni richiamate e avesse motivato come il quadro di pericolosità fosse fondato prevalentemente su altre condanne e carichi pendenti per reati diversi; dunque non vi era omissione totale del confronto con un elemento potenzialmente decisivo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 4)
art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte utilizza questo limite per escludere il sindacato di merito sulla motivazione, salvo i casi di motivazione inesistente o meramente apparente
Legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 3-ter, secondo comma)
art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575
Richiama e conferma il limite di ammissibilità del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione fissato dalla legge 1423/1956
Codice di procedura penale (art. 606, lett. e))
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
In generale consente il ricorso per illogicità manifesta della motivazione, ma nel procedimento di prevenzione tale tipo di vizio non è sindacabile in Cassazione, salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U e Sez. 6)
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016
La giurisprudenza precisa che non costituisce motivazione mancante la mera deduzione di sottovalutazione di argomenti se questi risultano comunque considerati; la motivazione è ritenuta inesistente o meramente apparente solo se il giudice omette totalmente di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo
Codice di procedura penale (art. 616)
Stabilisce che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, quantificabile equitativamente
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione ha limiti rigorosi: è ammesso solo per violazione di legge e non per normale sindacato di merito sulla motivazione.
- La deduzione di una motivazione meramente apparente è recepita dalla Cassazione solo se si dimostra che il giudice ha omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo; non basta sostenere una sottovalutazione se l'argomento è comunque stato considerato.
- L'assoluzione in relazione ad alcuni reati non determina automaticamente la caducazione di una misura di prevenzione quando la valutazione della pericolosità si fonda su una pluralità di condanne, carichi pendenti o altri elementi (es. reati lucrogenetici) che mantengono il quadro di pericolosità.
- Per avere chance in Cassazione contro una misura di prevenzione è necessario dimostrare una violazione di legge o l'effettiva assenza/meramente apparente motivazione, ossia una omissione totale del confronto con elementi decisivi.
- Le impugnazioni inammissibili comportano la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende; è quindi importante valutare attentamente la fondatezza legale del ricorso prima di proporlo.
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