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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45864/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari del 12/12/2022, che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado relativa a reati fallimentari connessi al fallimento della società Carpine s.r.l. - Per Cianfano (amministratore fino marzo 2011) il ricorso conteneva quattro motivi relativi, in realtà, ad altro imputato e ad altro processo (contestazioni su ricettazione, rifiuto di patteggiamento per imputazioni diverse, riconoscimento della recidiva reiterata e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche). Per Ruggiero (amministratore dal marzo 2011 al fallimento) il ricorso contestava: 1) la conferma della responsabilità per bancarotta fraudolenta (per omessa tenuta delle scritture e per omissione nel ripianare debiti tributari e previdenziali), sostenendo che molte omissioni si riferivano a periodi anteriori al suo ingresso e che non vi era dolo; 2) il trattamento sanzionatorio (riduzione minima della pena dopo declaratoria di prescrizione e mancata concessione delle attenuanti generiche).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Vito Cianfano perché esso, verosimilmente per errore di collazione, si riferiva ad altro imputato e ad altra vicenda processuale (molteplici riferimenti a soggetto diverso e ad imputazioni estranee). Il ricorso di Antonio Ruggiero è invece stato respinto nel merito: la Corte ha ritenuto fondate le argomentazioni della Corte d'appello che avevano evidenziato come alcuni debiti tributari fossero maturati o si fossero aggravati nel periodo di gestione di Ruggiero e come costui non avesse adempiuto né ottenuto la documentazione contabile utile; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione della volontà dolosa e motivata la negazione delle attenuanti generiche. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso di Ruggiero con condanna alle spese processuali; inammissibilità del ricorso di Cianfano con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    norma sul procedimento per patteggiamento: il ricorso contestava il diniego di patteggiamento per alcune imputazioni, ma la Corte non ha ritenuto fondate le censure relative all'applicazione di tale istituto

  • art. 448 cod. proc. pen.

    disciplina della decisione sul patteggiamento e dei relativi limiti; il ricorso non ha dimostrato violazioni nella reiezione parziale della richiesta di patteggiamento

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    richiesta di specificità nelle censure sulla motivazione: la Corte ricorda che chi denuncia vizi della motivazione deve indicare chiaramente in quale parte la motivazione manca, è contraddittoria o manifestamente illogica, pena l'inammissibilità per aspecificità

  • Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 (giurisprudenza)

    richiama il principio secondo cui il ricorrente non può lamentare simultaneamente indistintamente tutti i vizi della motivazione senza specificarne il profilo da censurare

  • Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 (Lule) e Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 (Giovane e altri)

    giurisprudenza sul trattamento delle circostanze attenuanti generiche: il giudice può motivare la negazione delle attenuanti facendo riferimento solo agli elementi ritenuti decisivi, non è tenuto ad elencare o valutare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli

  • Corte Cost., 13/06/2000 n. 186

    richiamata in relazione alla determinazione equitativa della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per la colpa nell'aver proposto ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Un ricorso che si riferisce in modo prevalente a un diverso imputato o a diversa vicenda processuale è inammissibile: verificare sempre la corrispondenza soggettiva e oggettiva tra impugnazione e provvedimento impugnato
  • Chi contesta la motivazione di merito deve specificare chiaramente quali parti della motivazione sono carenti, contraddittorie o manifestamente illogiche (art. 606 c.p.p.); censure generiche o aggregate possono comportare l'inammissibilità per aspecificità
  • In materia fallimentare, il giudice d'appello può valutare l'evoluzione del debito nel tempo e la condotta del subentrante amministratore per inferire la responsabilità: l'incremento dei debiti nel periodo di gestione è elemento probatorio rilevante per il dolo
  • La mancata acquisizione delle scritture contabili e l'omessa tenuta/istituzione delle scritture, unite alla situazione debitoria dell'impresa, possono essere valutate come elementi indicativi della volontà ingannevole verso i creditori
  • La Corte può correggere il trattamento sanzionatorio in relazione alla declaratoria di prescrizione di un reato collegato e non è obbligata a concedere le circostanze attenuanti generiche se ritiene, con motivazione adeguata, che gli indici personali dell'imputato non lo giustifichino
  • Se il ricorrente non confuta puntualmente la ricostruzione probatoria svolta dalla Corte d'appello (ad es. con elementi di fatto o prova contraria), le sue censure rischiano di essere ritenute infondate

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