Cassazione Civile, Ordinanza n. 13589/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito della censura sulla corretta quantificazione della sanzione. Ha preso atto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, dell'integrale pagamento della somma concordata e della conseguente mancanza di residuo interesse alla decisione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese dell'intero giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (spedizioniere)
La controversia
La controversia nasce da due operazioni doganali del giugno 2015 relative all'importazione di conserve di pesce, nelle quali la società resistente agiva come rappresentante indiretto dell'importatore. A seguito di revisione successiva, l'Ufficio doganale aveva riscontrato una sottofatturazione rispetto al valore effettivo della merce, con conseguente recupero di dazi e IVA e irrogazione di due sanzioni amministrative molto elevate ai sensi dell'art. 303, comma 3, lett. e), d.P.R. 43/1973. Dopo che in primo grado le sanzioni erano state annullate per ritenuta buona fede della società, in appello erano state invece ritenute dovute. Nel giudizio di rinvio la sanzione era stata ridotta. L'Agenzia, ricorrendo in cassazione con un unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997 e dell'art. 303, comma 3, lett. e), d.P.R. 43/1973, sostenendo che il giudice di rinvio avesse illegittimamente ridotto la sanzione sotto il limite della metà del minimo edittale, in presenza di un minimo fissato in euro 30.000 per ciascun atto. Nelle more, però, le parti hanno concluso un accordo conciliativo, la società ha versato integralmente quanto concordato e l'Agenzia ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata formalmente proposta come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997
Richiamato dall'Agenzia come parametro per sostenere che la sanzione non potesse essere ridotta oltre il limite della metà del minimo edittale.
art. 303, comma 3, lett. e), d.P.R. 43/1973
Richiamato quale norma sanzionatoria applicabile alle irregolarità doganali contestate.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, le parti definiscono integralmente la controversia sostanziale con accordo conciliativo e viene meno ogni residuo interesse alla decisione, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta integrale satisfazione della pretesa oggetto di lite, accompagnata dalla manifestazione della volontà della parte ricorrente di non coltivare oltre l'impugnazione, priva la Corte del potere-dovere di pronunciarsi sul merito della censura.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere conformata al contenuto dell'accordo tra le parti, ove non emergano ragioni ostative.
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