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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04985/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul rilievo che la censura riguardava un giudizio di merito sulla concessione delle attenuanti generiche, sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, e pertanto non sindacabile in cassazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito avesse erroneamente negato il beneficio senza adeguata valutazione degli elementi favorevoli dedotti in appello. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione non illogica e quindi insindacabile in cassazione; ha inoltre osservato che il motivo di appello sul punto era generico e che il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La concessione delle attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito; il diniego può essere motivato facendo riferimento alle ragioni ritenute preponderanti, senza necessità di analisi di tutti gli elementi prospettati dalle parti, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua, non illogica e non contraddittoria.
  • Nel motivare il rigetto delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve prendere in considerazione in modo analitico tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La censura che si limiti a contestare in modo generico il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è idonea a superare il vaglio di legittimità, perché investe una valutazione di merito.
  • Quando il ricorso in cassazione si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del merito su circostanze attenuanti già scrutinata dal giudice di appello, esso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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