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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10172/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato. Con un unico motivo ha denunciato la violazione di legge penale, sostenendo che l'affermazione di responsabilità fosse sorretta da elementi probatori insufficienti. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza non conteneva effettive censure di legittimità, ma si risolveva in una richiesta di diverso apprezzamento del merito, formulata in modo generico.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato implicitamente per delimitare il controllo di legittimità, che non può essere trasformato in una nuova valutazione del merito

  • art. 125 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, non determinabile

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando una violazione di legge, si limiti in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio o un diverso apprezzamento dei fatti.
  • Il giudizio di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando il motivo non individui specifici vizi della decisione impugnata.
  • La genericità della censura e la mancanza di reali argomentazioni di legittimità rendono il ricorso inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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