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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30543/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Serra Efisio ha impugnato la sentenza di condanna con appello; la Corte di appello di Cagliari ha dichiarato l'appello inammissibile perché all'atto di impugnazione non era allegata la dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., ritenendo irrilevante che, successivamente alla proposizione dell'appello, l'imputato sia stato ristretto in detenzione per altra causa

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto indebita una lettura formalistica della causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, quando l'appellante è in stato di detenzione (anche se per altra causa) e quando la Corte di merito era a conoscenza dello stato detentivo e avrebbe potuto disporre e comunicare il decreto di citazione in carcere; ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cagliari per il prosieguo

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1-ter

    Imposta il deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità; la Corte ha interpretato la norma in modo non rigido, ritenendo che non debba essere applicata in senso formale quando l'appellante è in stato di detenzione (anche per altra causa) perché l'adempimento risulterebbe privo di utilità concreta e sproporzionato

  • art. 164 cod. proc. pen.

    Stabilisce che il domicilio dichiarato o eletto vale anche per le notificazioni degli atti di citazione a giudizio; la norma conferma il collegamento tra dichiarazione di domicilio e notificazioni

  • art. 157-ter cod. proc. pen.

    Disciplina le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio verso l'imputato non detenuto e specifica che, per i giudizi di impugnazione, la notificazione avviene esclusivamente al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581 quando applicabile; la Corte ha ricordato che per l'imputato detenuto la notificazione deve essere effettuata a mani proprie in carcere

  • art. 161 cod. proc. pen., comma 3

    Riferito nella motivazione come limite all'efficacia di dichiarazioni di domicilio rese al momento della scarcerazione: la Corte osserva che tale dichiarazione ha efficacia solo per il procedimento relativo alla scarcerazione e non può sanare ex post la mancata dichiarazione al momento della proposizione dell'impugnazione

  • art. 181 cod. proc. pen., comma 1-ter

    Citato nella motivazione a supporto del principio che l'adempimento richiesto per l'ammissibilità deve essere valutato al momento della presentazione dell'impugnazione; la Corte utilizza la disposizione per evidenziare l'improporzione dell'applicazione formale della sanzione quando l'imputato è detenuto

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Richiama il diritto di accesso alla giustizia e il principio dell'equo processo; la Corte usa i principi CEDU (e la giurisprudenza di Strasburgo) per sostenere che limitazioni procedurali vanno interpretate alla luce della proporzionalità e non in modo formalistico

Massime di principio

  • L'ammissibilità dell'appello va valutata con riferimento alla situazione dell'appellante al momento della proposizione dell'atto; lo stato di detenzione al momento del deposito rende inapplicabile l'obbligo formale di cui all'art. 581, comma 1-ter
  • Quando l'imputato è ristretto (anche per altra causa) la notificazione del decreto di citazione in appello deve essere effettuata a mani proprie in carcere e l'obbligo di dichiarare/eleggere domicilio con l'atto di impugnazione perde la sua utilità pratica
  • I giudici devono evitare interpretazioni eccessivamente formalistiche che producano inammissibilità prive di proporzione rispetto alla violazione: la sanzione processuale deve essere congrua rispetto all'effettiva lesione del diritto di accesso alla giustizia
  • Se la Corte di merito era a conoscenza dello stato detentivo dell'appellante, era tenuta a emettere e comunicare il decreto di citazione in carcere prima di dichiarare inammissibile l'appello per mancata elezione/dichiarazione di domicilio
  • Se il decreto di citazione per l'appello è già stato regolarmente notificato all'imputato, la mancanza della dichiarazione di domicilio nell'atto di impugnazione non comporta necessariamente l'inammissibilità
  • In casi dubbiosi prevale l'interpretazione che salvaguardi il diritto di accesso alla giustizia e imponga al giudice di adottare soluzioni procedurali che evitino l'estinzione del diritto di impugnazione per mere rigidità formali

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