Cassazione Penale, Ordinanza n. 29572/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il procedimento riguarda la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, dapprima sospesa cautelativamente dal magistrato di sorveglianza e poi confermata dal Tribunale di sorveglianza. La revoca era stata fondata su una notizia di reato relativa al coinvolgimento del condannato in una grave rissa verificatasi nella notte di San Silvestro, con numerose persone armate di coltelli e la presenza di feriti, oltre a precedenti violazioni di prescrizioni che avevano già determinato un'ammonizione. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto genericità e insufficienza della motivazione sulla sua presunta inosservanza delle prescrizioni, sostenendo di avere sempre rispettato gli obblighi e che le violazioni richiamate erano solo numericamente indicate, senza adeguata illustrazione e senza valutazione dell'incidenza sul percorso rieducativo; ha inoltre osservato che le condotte contestate erano ancora sub iudice e che l'ammonizione riguardava fatti di minima gravità. Con il secondo motivo ha contestato la decorrenza della revoca, fissata dal 13.9.2025, assumendo che il giudice non avesse considerato che in precedenza aveva ottenuto autorizzazioni per analoghe condotte di spostamento all'estero.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente applicato il principio secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, possono essere valutati fatti storicamente accertati, anche costituenti ipotesi di reato, senza necessità di un previo accertamento giudiziale di responsabilità, essendo rilevante solo la valutazione della condotta del condannato ai fini della permanenza della meritevolezza del beneficio. Ha osservato che il ricorso era generico e, quanto alla decorrenza della revoca, si risolveva in una richiesta di rivalutazione del fatto e della sua gravità, non consentita in sede di legittimità in assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà, che non erano state neppure specificamente dedotte. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base normativa della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, la cui sospensione e revoca sono state oggetto del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza la valutazione sulla permanenza o sulla revoca di una misura alternativa può fondarsi su fatti storicamente accertati e anche su condotte integranti ipotesi di reato, senza che sia necessario attendere un definitivo accertamento penale della responsabilità.
- Ai fini della concessione o della revoca di un beneficio penitenziario rileva la complessiva condotta del condannato e la sua compatibilità con il percorso rieducativo, non la sola pendenza formale del procedimento penale sui fatti contestati.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della gravità del fatto o della sua incidenza sul beneficio, se il ricorso non evidenzia specifiche illogicità o contraddizioni della motivazione impugnata.
- Il motivo di ricorso che si limiti a contestazioni generiche o assertive sulla condotta del condannato è inammissibile, perché non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi del provvedimento di sorveglianza.
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