Cassazione Penale, Sentenza n. 9618/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Latina del 22/07/2022 che aveva parzialmente confermato il decreto del GIP del 14/06/2022 disponendo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di euro 410.123,77 (ritenuta profitto dei reati fiscali ex art.2 d.lgs.74/2000 per gli anni 2015-2020, commessi quale legale rappresentante della Imballaggi D'Aniello s.r.l.) o, in difetto, la confisca per equivalente sui beni personali dell'indagata. Il Tribunale del riesame aveva disposto la restituzione parziale di euro 55.513,60 e confermato il resto del decreto. Il ricorso per cassazione, proposto dall'avvocato dell'indagata, censura: 1) inesistenza dei gravi indizi e del periculum in mora, anche in ragione di una sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Latina (sent. n.560/2022) che avrebbe smentito accertamenti relativi ad alcune sponsorizzazioni; 2) genericità del fumus commissi delicti e richiamo acritico alle ipotesi del GIP; 3) nullità del sequestro per mancata indicazione del tentativo di reperire il profitto presso la società e per mancato sequestro della società stessa; 4) inclusione nel profitto di somme non confiscabili (es. crediti IVA, IRES omessa per il 2015) sulla base di accertamenti tributari annullati; 5) mancata notificazione del decreto di sequestro alla società Imballaggi D'Aniello s.r.l.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Motivi principali: violazione dell'art.581 cod. proc. pen. per carenza di indicazione delle norme di legge violate (il ricorso è ammissibile in cassazione solo per violazione di legge ex art.325 c.p.p.); i motivi relativi al fumus e al periculum sono stati ritenuti generici e di merito, con richiamo indifferenziato a sentenze tributarie senza spiegare la connessione con i fatti oggetto dell'accusa; il Tribunale del riesame aveva già parzialmente accolto l'impugnazione restituendo euro 55.513,60 e aveva corretto l'ambito del sequestro: la confisca diretta doveva essere eseguita sulla società mentre la confisca per equivalente è stata disposta sulla parte di profitto non rinvenuta nelle casse societarie e, dunque, sui beni dell'indagata; altre censure sono state ritenute generiche o infondate; infine il motivo relativo alla mancata notifica alla società è inammissibile per mancanza di legittimazione (il ricorso è stato proposto dall'indagata in proprio). Conseguenze economiche: condanna dell'odierna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00, determinata in via equitativa in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art.23, comma 8
art. 23, comma 8 D.L. n.137/20
La trattazione del ricorso è stata svolta ai sensi della disposizione richiamata; la menzione è formale e attesta il rimando procedurale previsto dal decreto-legge
art. 2 d.lgs. n.74 del 2000
La somma oggetto del sequestro è stata ritenuta profitto dei reati tributari contemplati dall'art.2 (illecito profitto derivante da reati fiscali) e ha giustificato la misura cautelare finalizzata alla confisca
codice di procedura penale, art.581
La Corte ha richiamato i requisiti formali e di specificità richiesti per il ricorso per cassazione avverso ordinanze: l'assenza di indicazione delle norme violata e la genericità delle doglianze costituiscono motivo di inammissibilità
codice di procedura penale, art.325
Il rimedio in Cassazione è ammissibile solo per violazione di legge; la Corte ha accertato che il ricorso non ha illustrato violazioni di norme, ma contestazioni di fatto o generiche
codice di procedura penale, art.616
Applicato per la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende, la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nella proposizione del ricorso ma ha comunque irrogato la sanzione pecuniaria in via equitativa
Massime di principio
- In cassazione contro ordinanze interlocutorie è indispensabile indicare specificamente le norme di legge allegedamente violate e motivare con precisione la violazione; le censure generiche o meramente di fatto sono inammissibili
- Le contestazioni sulla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con la motivazione del provvedimento impugnato; rimandi generici ad atti o sentenze estranee ai fatti non sono sufficienti
- Quando il profitto del reato è nei conti della società, la confisca diretta deve essere tempestivamente rivolta alla società; se il profitto non è rinvenuto nelle casse sociali, è possibile disporre la confisca per equivalente sui beni personali del legale rappresentante se emergono elementi che ne giustifichino la riconducibilità
- Censure basate su precedenti accertamenti tributari (es. sentenze della Commissione Tributaria) devono dimostrare l'identità degli oggetti e dei fatti: l'annullamento di un avviso tributario non incide automaticamente sul quadro penalistico se non è chiaramente dimostrata la corrispondenza tra i profili accertati
- Le questioni procedurali come la mancata notificazione di provvedimenti alla società possono essere escluse per carenza di legittimazione se il ricorso è proposto dalla persona fisica in proprio e non dall'ente che dovrebbe subire il provvedimento
- Le doglianze relative alla determinazione del profitto confiscabile (es. esclusione di crediti IVA o di componenti di reddito) vanno illustrate con calcoli e collegamenti fattuali precisi; le argomentazioni generiche sulla non confiscabilità sono in genere inammissibili
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