Cassazione Penale, Sentenza n. 44215/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Barlocco impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Primo motivo: censura l'utilizzabilità, nel giudizio abbreviato, di sommarie informazioni di Piero Stangalino (ex commercialista) e Vincenzo Di Mino (ex socio) contenute in verbali privi di sottoscrizione e mai formalmente acquisite nel fascicolo delle indagini, sostenendo che non sia applicabile la sanatoria prevista dall'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen. Secondo motivo: denuncia omissione di valutazione del verbale di indagini difensive (dichiarazioni dell'impiegata De Angeli) e di un documento di trasporto del 17/12/2010 rilevanti per escludere o ridimensionare l'attribuzione della qualità di amministratore di fatto (assenza di atti gestori, possibile spoglio della documentazione dopo la cessazione della carica) e chiede, in subordine, la riqualificazione della condotta in bancarotta semplice.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il primo motivo manifestamente infondato: nel giudizio abbreviato l'utilizzazione di atti d'indagine irregolarmente acquisiti può essere ammessa salvo che ricorra un'inutilizzabilità "patologica" o nullità assoluta, mentre nullità relative o omissioni formali possono essere sanate dalla scelta del rito. Quanto ai restanti motivi, la Cassazione li ritiene fondati: la sentenza impugnata non ha effettuato un vaglio critico / comparativo della documentazione di parte e non ha chiarito il riferimento a "probabili episodi distrattivi" né la questione dell'elemento soggettivo. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in relazione al giudizio abbreviato e delimita i profili di impugnazione consentiti
art. 438 comma 6-bis cod. proc. pen.
Riferimento normativo sulla sanatoria di talune irregolarità processuali in relazione al giudizio abbreviato; la Corte chiarisce che la scelta del rito può comportare effetti sananti per nullità relative
Prevede la sottoscrizione dei verbali: la mancata sottoscrizione del pubblico ufficiale non sempre determina nullità assoluta rilevabile in sede di abbreviato
Elenca le nullità assolute: la Corte distingue tra nullità relative (sanabili) e nullità assolute/patologiche che impediscono l'utilizzo della prova
Regola gli effetti sananti della scelta del rito speciale sulla nullità: la richiesta del giudizio abbreviato può operare come sanatoria per alcune nullità
Disciplina la notifica dell'avviso di conclusione indagini: omissioni nel deposito degli atti con tale notifica possono essere valutate alla luce della scelta del rito abbreviato
Consente l'acquisizione e l'utilizzazione di atti d'indagine in sede di udienza: orientamento richiamato per circoscrivere le ipotesi di inutilizzabilità patologica
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. U., n. 16/2000; Sez. 3, n. 23182/2018; Sez. 3, n. 43552/2014)
Consolidato orientamento che qualifica il giudizio abbreviato come procedimento a prova contratta, ammette l'utilizzo di atti d'indagine anche irregolari salvo che l'irregolarità integri un'inutilizzabilità patologica o una nullità assoluta; precisa limiti e condizioni della sanatoria
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato gli atti di indagine irregolarmente acquisiti possono diventare utilizzabili grazie al carattere "a prova contratta" del rito, salvo che la violazione sia una inutilizzabilità "patologica" o una nullità assoluta che incida gravemente sui principi fondamentali o sul diritto di difesa
- È fondamentale distinguere tra nullità relative (o omissioni formali) che possono essere sanate dalla scelta del rito e nullità assolute/patologiche che impediscono comunque l'utilizzo della prova
- Il giudice, anche nel rito abbreviato, ha il dovere di essere garante della legalità del procedimento probatorio: deve valutare criticamente e confrontare la documentazione difensiva e gli atti d'indagine prima di fondare la decisione
- La mancata valutazione o il mancato confronto delle dichiarazioni difensive e dei documenti rilevanti (es. documenti di trasporto, verbali di dipendenti) può determinare l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo esame
- Se emergono dubbi sull'elemento soggettivo o sulla correttezza della qualificazione giuridica della condotta (es. possibile riqualificazione in bancarotta semplice), la Corte d'appello deve affrontare espressamente tali profili; l'omissione può giustificare la cassazione
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