Ordinanza n. 2863/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento dell'ordinanza n. 46 del 05.4.2023, successivamente notificata, a firma del Responsabile della II Sezione – Ufficio Demanio del Comune di Procida con la quale ingiunge l'immediato divieto di accesso e permanenza nelle aree di pertinenza sino all'esecuzione dei necessari lavori di messa in sicurezza da eseguirsi a cura e spese del privato proprietario del “sottosuolo”, nonché di ogni altro atto ad essa preordinata, connessa e conseguenziale, tra cui la relazione istruttoria n.9094/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di divieto di accesso e permanenza nelle aree private fino all'esecuzione di lavori di messa in sicurezza posti a carico dei proprietari
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza adottata dal Responsabile della II Sezione – Ufficio Demanio del Comune di Procida, diretta alla ricorrente e agli altri comproprietari del compendio immobiliare sito in via Marcello Scotti n. 22. L'atto vietava l'accesso e la permanenza nelle aree private identificate al NCT al foglio 5, particelle 689 e 1360, fino all'esecuzione, a cura e spese dei privati proprietari del sottosuolo, dei necessari lavori di messa in sicurezza. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di legittimità dedotti dalla ricorrente. Nel processo è inoltre intervenuto ad adiuvandum un altro comproprietario. Il Collegio ha rilevato la possibile inammissibilità dell'intervento, poiché l'interventore, essendo anch'egli destinatario dell'atto immediatamente lesivo, potrebbe essere direttamente legittimato a proporre ricorso principale entro i termini decadenziali.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né il merito né le questioni di rito relative al ricorso principale. Ha disposto un'istruttoria, ordinando al Comune di Procida di depositare entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, o dalla notifica se anteriore, tutti gli atti istruttori e prodromici richiamati nel provvedimento, con particolare riguardo alla relazione istruttoria n. 9094/2023 e all'ordinanza dell'Ufficio circondariale marittimo di Procida n. 16/2013, nonché una relazione sui fatti di causa. Il Collegio ha inoltre avvisato le parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum e ha assegnato all'interventore un termine di sessanta giorni per depositare memorie sulla questione processuale. Ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata rinviata all'udienza pubblica del 1° dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
possibile inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum
Il Collegio utilizza la disposizione per sottoporre al contraddittorio delle parti la questione processuale rilevata d'ufficio, assegnando all'interventore un termine per depositare memorie.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo è inammissibile l’intervento ad adiuvandum proposto da un soggetto che, essendo direttamente destinatario di un provvedimento immediatamente lesivo, è autonomamente legittimato a impugnarlo con ricorso principale entro i termini decadenziali; tale soggetto non fa valere un mero interesse di fatto, ma un interesse personale che deve essere azionato mediante ricorso autonomo.
- Quando la decisione richiede la conoscenza di atti istruttori e prodromici richiamati nel provvedimento impugnato, il giudice amministrativo può disporne l’acquisizione insieme a una relazione dell’amministrazione sui fatti di causa, rinviando ogni decisione processuale, di merito e sulle spese.
Come è indicizzato
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