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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13075/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania, con tre censure principali: 1) vizio di motivazione relativamente alla ritenuta finalità di spaccio (contestando la qualificazione del fatto come non solo uso personale); 2) diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) motivazione apparente sul rigetto della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte d'appello aveva inoltre proceduto a riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per fatto commesso il 20/06/2017.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il terzo motivo fondato: la motivazione sul diniego della sospensione condizionale è stata ritenuta assertiva e carente (nessuna valutazione concreta sulle condizioni soggettive dell'imputato, ad esempio lo stato di incensuratezza). Tale accoglimento ha comportato il rilievo che il reato si era estinto per prescrizione il 20/12/2024. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di specificità (mancata puntuale contestazione della motivazione sulla finalità di spaccio), il secondo motivo è stato parimenti inammissibile per genericità. Considerata la prescrizione sopravvenuta unita al vizio motivazionale, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5

    art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Usata dalla Corte d'appello per la riqualificazione del fatto in tema di reati in materia di stupefacenti; la norma consente di valutare la qualificazione dell'illecito alla luce della quantità, del confezionamento e delle modalità di detenzione/coltivazione.

  • Cass. Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 (Botta)

    Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Rv. 262700

    Richiamata per affermare che i motivi generici e non specifici sono inammissibili e che non si può fondare il vizio di mancata risposta su censure formulate in termini generici.

  • Cass. Sez. 4, n. 29627 del 21/01/2016 (Silva)

    Sez. 4, n. 29627 del 21/01/2016, Rv. 267844

    Richiamata per il principio secondo cui, se in sede di legittimità emerge la sopravvenuta prescrizione unitamente a un vizio di motivazione della sentenza di condanna, l'annullamento può essere disposto senza rinvio.

  • Cass. Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010 (Preti)

    Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Rv. 247973

    Ulteriore giurisprudenza richiamata a sostegno del consolidato principio relativo all'annullamento senza rinvio quando concorrono prescrizione sopravvenuta e vizio motivazionale.

Massime di principio

  • I motivi di cassazione devono essere specifici e indicare con precisione le doglianze rispetto alla motivazione impugnata; censure generiche sono inammissibili.
  • La riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990 si basa su elementi concreti (quantità, confezionamento, coltivazione, modalità di detenzione) e va adeguatamente motivata dal giudice; il richiamo a precedenti non è sufficiente senza confronto critico con la decisione impugnata.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena richiede una motivazione che valuti le condizioni soggettive dell'imputato (es. assenza di precedenti, comportamento personale, concreta probabilità di astensione da nuovi reati); motivazioni meramente assertive sono vizianti.
  • Se in Cassazione emerge che il reato si è estinto per prescrizione e sussiste un vizio di motivazione nella sentenza di condanna, la Corte può annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
  • Per ottenere il riconoscimento di attenuanti generiche o della sospensione condizionale è utile produrre e far emergere elementi specifici sul profilo personale e di risocializzazione dell'imputato, così da impedire che le censure siano considerate generiche.

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