Cassazione Penale, Sentenza n. 13075/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania, con tre censure principali: 1) vizio di motivazione relativamente alla ritenuta finalità di spaccio (contestando la qualificazione del fatto come non solo uso personale); 2) diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) motivazione apparente sul rigetto della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte d'appello aveva inoltre proceduto a riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per fatto commesso il 20/06/2017.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il terzo motivo fondato: la motivazione sul diniego della sospensione condizionale è stata ritenuta assertiva e carente (nessuna valutazione concreta sulle condizioni soggettive dell'imputato, ad esempio lo stato di incensuratezza). Tale accoglimento ha comportato il rilievo che il reato si era estinto per prescrizione il 20/12/2024. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di specificità (mancata puntuale contestazione della motivazione sulla finalità di spaccio), il secondo motivo è stato parimenti inammissibile per genericità. Considerata la prescrizione sopravvenuta unita al vizio motivazionale, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5
art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Usata dalla Corte d'appello per la riqualificazione del fatto in tema di reati in materia di stupefacenti; la norma consente di valutare la qualificazione dell'illecito alla luce della quantità, del confezionamento e delle modalità di detenzione/coltivazione.
Cass. Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 (Botta)
Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Rv. 262700
Richiamata per affermare che i motivi generici e non specifici sono inammissibili e che non si può fondare il vizio di mancata risposta su censure formulate in termini generici.
Cass. Sez. 4, n. 29627 del 21/01/2016 (Silva)
Sez. 4, n. 29627 del 21/01/2016, Rv. 267844
Richiamata per il principio secondo cui, se in sede di legittimità emerge la sopravvenuta prescrizione unitamente a un vizio di motivazione della sentenza di condanna, l'annullamento può essere disposto senza rinvio.
Cass. Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010 (Preti)
Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Rv. 247973
Ulteriore giurisprudenza richiamata a sostegno del consolidato principio relativo all'annullamento senza rinvio quando concorrono prescrizione sopravvenuta e vizio motivazionale.
Massime di principio
- I motivi di cassazione devono essere specifici e indicare con precisione le doglianze rispetto alla motivazione impugnata; censure generiche sono inammissibili.
- La riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990 si basa su elementi concreti (quantità, confezionamento, coltivazione, modalità di detenzione) e va adeguatamente motivata dal giudice; il richiamo a precedenti non è sufficiente senza confronto critico con la decisione impugnata.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena richiede una motivazione che valuti le condizioni soggettive dell'imputato (es. assenza di precedenti, comportamento personale, concreta probabilità di astensione da nuovi reati); motivazioni meramente assertive sono vizianti.
- Se in Cassazione emerge che il reato si è estinto per prescrizione e sussiste un vizio di motivazione nella sentenza di condanna, la Corte può annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti generiche o della sospensione condizionale è utile produrre e far emergere elementi specifici sul profilo personale e di risocializzazione dell'imputato, così da impedire che le censure siano considerate generiche.
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