Cassazione Civile, Ordinanza n. 21434/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Il ricorrente aveva agito in sede di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una precedente sentenza tributaria passata in giudicato, limitatamente al pagamento delle spese di lite liquidate in suo favore quale procuratore antistatario. Prima di proporre il ricorso aveva notificato diffida e messa in mora, concedendo 30 giorni per adempiere. La società resistente si costituiva deducendo di avere effettuato il pagamento solo dopo la proposizione del ricorso in ottemperanza. Con le memorie illustrative, il ricorrente aderiva alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma insisteva perché fosse comunque liquidata e posta a carico della controparte soccombente la spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di soccombenza virtuale. Il motivo di ricorso per cassazione denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità dell'ordinanza per violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c., sostenendo che il giudice tributario aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, limitandosi a dichiarare che non doveva procedersi per l'intervenuto pagamento senza adottare alcuna statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che dal ricorso in ottemperanza risultava espressamente richiesta la liquidazione delle spese del relativo giudizio, richiesta poi reiterata nelle memorie. L'ordinanza impugnata si era limitata a prendere atto del pagamento tardivo intervenuto dopo la proposizione del ricorso e a dichiarare che non doveva procedersi, senza però pronunciarsi sulla domanda di spese, neppure implicitamente. Tale omissione integra il vizio di omessa pronuncia. Di conseguenza, l'ordinanza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, alla quale è stata rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della decisione per errores in procedendo, tra cui l'omessa pronuncia sulla domanda di parte
richiamato quale norma sulla disciplina delle spese nel processo tributario, la cui violazione è stata dedotta in relazione alla mancata statuizione sulle spese del giudizio di ottemperanza
impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni ritualmente proposte; la sua violazione si verifica quando manca una decisione espressa o implicita sulla domanda di spese
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, se la parte formula espressamente domanda di liquidazione delle spese del relativo procedimento, il giudice deve pronunciarsi su tale domanda anche quando il resistente abbia adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere o di non doversi procedere non esonera il giudice dal provvedere sulle spese, dovendo egli comunque adottare una statuizione espressa o comunque desumibile in modo inequivoco dal provvedimento.
- L'omessa pronuncia sulla domanda di spese integra un vizio deducibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e comporta la cassazione con rinvio della decisione impugnata.
- Ai fini della regolazione delle spese, il pagamento avvenuto dopo l'introduzione del giudizio può rilevare, ma non elimina automaticamente la necessità di una decisione sulle spese del processo instaurato per ottenere l'adempimento.
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