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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09708/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasceva da una compravendita di un appezzamento di terreno conclusa tra una fondazione e alcuni acquirenti. In primo grado gli acquirenti avevano chiesto l'annullamento del contratto e, in subordine, la risoluzione; il tribunale aveva accolto la domanda di risoluzione, disponendo la restituzione del prezzo con interessi e rivalutazione. La corte d'appello, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, aveva confermato la risoluzione del contratto e aveva inoltre condannato la fondazione a pagare una somma ulteriore a titolo di interesse negativo. La fondazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi contro tale sentenza di rinvio. Tuttavia, prima della decisione nel merito, la ricorrente ha depositato istanza di non luogo a provvedere, dichiarando che il procedimento era un duplicato di altro giudizio già definito, e tale istanza è stata qualificata dalla Corte come rinuncia al ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha verificato che l'istanza depositata dalla ricorrente riguardava il medesimo provvedimento impugnato e le stesse parti, e ha quindi qualificato la richiesta come rinuncia al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 390, comma 2, c.p.c. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Nulla è stato disposto per le spese, poiché i controricorrenti erano rimasti intimati. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché l'estinzione non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    La richiesta della parte ricorrente è stata qualificata come rinuncia al ricorso per cassazione, idonea a determinare l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia, poiché l'estinzione non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente formulata e assistita da procura speciale conforme, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Ai fini dell'ulteriore contributo unificato, l'estinzione del giudizio per rinuncia non è assimilabile a una decisione di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Quando i controricorrenti non si costituiscono, in caso di estinzione del giudizio di cassazione non va disposta la liquidazione delle spese.
  • La verifica dell'identità tra procedimento indicato nell'istanza di rinuncia e procedimento pendente è sufficiente a fondare la declaratoria di estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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