Cassazione Civile, Ordinanza n. 21615/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte della Corte di appello, dell'opposizione proposta avverso il provvedimento che aveva negato la liquidazione del compenso spettante a un difensore d'ufficio nominato in un procedimento penale. Il giudice di merito aveva ritenuto insufficiente il tentativo di recupero del credito verso l'assistita, reputando che due tentativi di pignoramento mobiliare presso il domicilio della debitrice, entrambi rimasti senza esito perché la porta era chiusa, non integrassero un pignoramento negativo idoneo a consentire il pagamento da parte dell'erario. Nel ricorso per cassazione il difensore ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo di aver posto in essere un serio e vano tentativo di recupero del credito, avendo ottenuto decreto ingiuntivo, notificato il titolo con il precetto e promosso due successivi tentativi di pignoramento mobiliare, sicché non poteva essergli richiesto di dimostrare anche l'effettiva impossidenza dell'assistita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la decisione della Corte di appello perché ha confuso il concetto di pignoramento negativo con la necessità di un verbale negativo attestante l'assenza di beni o l'impossidenza del debitore. La Corte ha ribadito che, ai fini della liquidazione del compenso del difensore d'ufficio a carico dell'erario, è sufficiente dimostrare un serio tentativo di recupero del credito, non pretestuoso e infruttuoso, senza che sia necessario provare l'effettiva impossidenza dell'assistito. Pertanto ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002
opposizione proposta ai sensi dell’art. 170
individua il rimedio oppositivo avverso il provvedimento che nega la liquidazione del compenso spettante al difensore d'ufficio.
art. 116 del D.P.R. n. 115 del 2002
violazione o falsa applicazione dell’art. 116
consente la liquidazione del compenso del difensore d'ufficio a carico dell'erario quando sia dimostrato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito verso l'assistito, senza richiedere la prova dell'effettiva impossidenza del debitore.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore d'ufficio che chiede la liquidazione del compenso a carico dell'erario deve dimostrare di aver esperito un serio tentativo di recupero del credito verso l'assistito, ma non è tenuto a provare l'effettiva impossidenza di quest'ultimo.
- Il concetto di pignoramento negativo non richiede necessariamente un verbale che attesti l'assenza di beni pignorabili; è sufficiente che il tentativo esecutivo sia risultato infruttuoso per ragioni non imputabili al creditore.
- Nel giudizio di opposizione alla mancata liquidazione del compenso al difensore d'ufficio, il giudice non può negare il pagamento sull'assunto che la sola mancata esecuzione materiale del pignoramento equivalga a insufficienza del tentativo di recupero, se l'attività complessivamente svolta sia stata seria, concreta e non pretestuosa.
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