Cassazione Penale, Ordinanza n. 07944/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli. Dall'ordinanza emerge che il ricorso censurava, da un lato, la ritenuta consapevolezza dell'imputato del divieto a lui imposto, sostenendo la mancanza di tale consapevolezza; dall'altro, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze fossero finalizzate a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle risultanze di merito, profili non consentiti in sede di legittimità, e che riproponessero questioni già esaminate e disattese in appello con motivazione ritenuta corretta.
Norme richiamate
La doglianza sulla mancata applicazione della causa di non punibilità è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché fondata su una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e su questioni già decise dal giudice di merito.
Cassa delle ammende
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa rilettura delle risultanze istruttorie, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
- Le censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e motivate dal giudice di appello possono essere dichiarate inammissibili se non evidenziano un vizio logico-giuridico effettivo della decisione impugnata.
- La deduzione della mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. non è idonea a fondare un ricorso ammissibile quando presuppone una diversa ricostruzione dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, secondo la disciplina richiamata nella decisione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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