Cassazione Civile, Ordinanza n. 22210/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia origina dall'appello proposto da una società avverso la sentenza del giudice di pace. La società aveva notificato un primo atto di appello via PEC, ma non si era poi costituita nel termine; successivamente aveva notificato un secondo atto di appello, identico al primo, e si era costituita nei termini rispetto a quest'ultima notifica. Il Tribunale ha dichiarato improcedibile l'appello ritenendo che il termine di costituzione decorresse dalla prima notifica e che non fosse consentita una mera rinotifica della medesima impugnazione in assenza di una preventiva declaratoria di improcedibilità o inammissibilità del primo gravame. In cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 165 e 348 c.p.c., sostenendo che, finché non intervenga una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione precedente, la parte può validamente rinnovare o riproporre l'impugnazione, anche con contenuto identico a quello originario, purché il nuovo atto sia tempestivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui il diritto di impugnazione si consuma solo con una pronuncia di improcedibilità o inammissibilità della precedente impugnazione; in mancanza di tale declaratoria, è ammissibile proporre una nuova impugnazione, anche identica alla precedente, purché nel termine. Ha inoltre chiarito che la mera rinotifica dell'atto di appello, in una situazione in cui il primo gravame non aveva ancora instaurato un procedimento validamente pendente per mancata costituzione, non è ostativa alla riproposizione del mezzo di impugnazione. La sentenza del Tribunale è stata quindi cassata con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il termine di costituzione dell'appellante è richiamato quale parametro processuale della vicenda, ma la sua inosservanza non impedisce, di per sé, la proposizione di una nuova impugnazione tempestiva se non sia già intervenuta una declaratoria di improcedibilità o inammissibilità.
La mancata costituzione dell'appellante nel termine comporta improcedibilità dell'appello, ma tale effetto non esclude la possibilità di proporre una seconda impugnazione, purché tempestiva e in assenza di una preventiva declaratoria sul primo gravame.
Il diritto d'impugnazione si consuma solo dopo la pronuncia di improcedibilità o inammissibilità della precedente impugnazione; prima di tale declaratoria è consentita la proposizione di una nuova impugnazione, anche di contenuto identico alla precedente.
Massime di principio
- Il potere di impugnazione non si consuma per la sola proposizione di un primo gravame non coltivato, ma solo quando intervenga una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità di quel gravame.
- La parte che abbia proposto un'impugnazione viziata o non perfezionata può riproporne un'altra, anche identica nel contenuto, purché il nuovo atto sia notificato entro il termine di legge e non sia già stata dichiarata la sorte processuale del primo.
- La mera rinotifica del medesimo atto di appello non è di per sé preclusa se non vi è stata instaurazione utile del procedimento e non si è verificata una preclusione derivante da decisione formale sul primo gravame.
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