Cassazione Penale, Ordinanza n. 35573/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Lucca del 2 marzo 2026, pronunciata quale giudice dell’esecuzione, che aveva respinto la richiesta ex art. 671 c.p.p. di applicare la continuazione ai reati oggetto di quattro sentenze irrevocabili. I reati erano stati commessi tra il 2011 e il 2016, in un arco temporale di cinque anni. Il giudice dell’esecuzione aveva fondato il rigetto sull’eterogeneità delle condotte, sulla diversità delle modalità esecutive e dei contesti spaziali, nonché sulla documentazione della tossicodipendenza soltanto a partire dal 2025, data sensibilmente successiva ai fatti. Nel ricorso si sosteneva che i reati fossero stati commessi senza soluzione di continuità e che la tossicodipendenza fosse preesistente, ma tali affermazioni non erano comprovate e il ricorso non contestava i dati temporali rilevati dal giudice. La Corte ha ritenuto che le doglianze sollecitassero una rivalutazione di fatto non consentita in sede di legittimità e fossero prive della necessaria correlazione con la motivazione dell’ordinanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le deduzioni erano assertive, non smentivano gli elementi fattuali posti a base del rigetto dell’istanza e miravano a ottenere una nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre disposto l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
una richiesta di applicazione ex art. 671 cod. proc. pen. della disciplina della continuazione ai reati oggetto di quattro sentenze di condanna irrevocabili
La disposizione è indicata quale base della richiesta al giudice dell’esecuzione di applicare la disciplina della continuazione a più reati giudicati con sentenze irrevocabili; la richiesta è stata respinta sulla base delle circostanze concrete e il ricorso contro il rigetto è stato dichiarato inammissibile.
deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e altri dati identificativi, come misura prescritta dalla legge.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato, si limiti a proporre una ricostruzione alternativa di elementi fattuali e a sollecitarne una nuova valutazione.
- La mera affermazione che più reati siano stati commessi senza soluzione di continuità e che l’interessato fosse tossicodipendente già all’epoca dei fatti non supera una motivazione che abbia valorizzato la diversità delle condotte, delle modalità e dei contesti e la documentazione tardiva della tossicodipendenza, se tali affermazioni non sono adeguatamente comprovate.
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