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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19003/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato condannato per il delitto di evasione, avverso la sentenza della Corte d'appello che, in una situazione di doppia conforme, ha ritenuto integrato il reato ed ha escluso la scriminante dello stato di necessità. In appello era stato anche rideterminato il trattamento sanzionatorio, con riduzione della pena, ma senza concessione delle circostanze attenuanti generiche, valorizzandosi la negativa personalità dell'imputato e i suoi precedenti, anche per reati specifici. Il ricorso per cassazione riproponeva censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza evidenziare vizi logici o giuridici nuovi, e contestava in sostanza la valutazione sulla configurabilità dell'evasione, il diniego dello stato di necessità e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano meramente riproduttivi di questioni già vagliate e correttamente respinte nei giudizi di merito, in un contesto di doppia conforme, e che la decisione impugnata era sorretta da argomentazioni giuridicamente corrette, esaustive e non illogiche. Conseguentemente, richiamando l'art. 616 c.p.p., ha fatto seguire gli effetti processuali tipici dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dalla norma.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, in presenza di una motivazione immune da manifeste illogicità e giuridicamente corretta.
  • In caso di doppia conforme, la riproposizione di doglianze già respinte in appello non consente di superare il giudizio di inammissibilità se non vengono dedotti specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
  • Lo stato di necessità deve risultare concretamente integrato; se escluso dai giudici di merito con motivazione congrua, la relativa censura in cassazione non può tradursi in una rivalutazione del fatto.
  • Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato, ma presuppongono elementi positivi che devono emergere dalla valutazione complessiva; il loro diniego è legittimo quando il giudice valorizza negativamente la personalità dell'imputato e i precedenti penali.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, si applicano le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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